Art. 16. Garante degli studenti 1. Al fine di garantire la tutela e l'effettivita' dei diritti degli studenti, anche secondo quanto previsto dallo statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari, e' istituito il garante degli studenti, scelto tra figure di altissimo profilo professionale e morale, con il compito di: a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Universita'. Il Consiglio degli studenti o singoli studenti possono rivolgersi al garante degli studenti, che, in conformita' alla normativa regolamentare, esprime il proprio parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli organi di volta in volta competenti; b) garantire, esaminare e controllare lo svolgimento delle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero; c) formulare i criteri di valutazione, finanziamento e verifica delle attivita' autogestite sentito il parere obbligatorio del Consiglio degli studenti e del Senato accademico; d) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle questioni che riguardano l'attuazione dei diritti degli studenti; e) presentare annualmente al Senato accademico e al Consiglio degli studenti una relazione sull'attivita' svolta. Gli atti del garante non sono vincolanti. 2. Le modalita' di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.