(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
Comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
                           discriminazioni 
 
    1. E' istituito  il  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita' nell'accesso al lavoro, nella ricerca, nello studio, per
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro ogni forma  di
discriminazione. 
    2. Il Comitato ha il compito, in particolare, di: 
      a) promuovere pari opportunita' tra  tutte  le  componenti  che
lavorano o  studiano  nell'Universita'  proponendo  misure  e  azioni
dirette  a  prevenire,  contrastare  e  rimuovere   ogni   forma   di
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al  genere,  all'eta',
all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla diversa abilita',
alla religione, alla lingua, alle convinzioni personali e  politiche,
nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di  lavoro
e nella sicurezza sul lavoro; 
      b) predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire  le
discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parita'; 
      c)  promuovere  la  diffusione   della   cultura   delle   pari
opportunita',  anche  tramite  attivita'  a  carattere   scientifico,
formativo e culturale; 
      d) attuare azioni dirette a favorire  la  realizzazione  di  un
ambiente   lavorativo   improntato   al   benessere    organizzativo,
contrastando qualsiasi forma  di  discriminazione  morale,  fisica  o
psicologica e assicurando l'adozione di  politiche  di  conciliazione
tra tempi di vita e di lavoro. 
    3.  Il  Comitato  assume,  nell'ambito  di  competenza,   compiti
propositivi, consultivi e di monitoraggio. 
    Il Comitato assume tutte le altre funzioni, previste dalla  legge
e dai contratti  collettivi,  attribuite  ai  comitati  per  le  pari
opportunita' e ai comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. 
    4.  L'Universita'  fornisce  al  Comitato  tutti  i  dati  e   le
informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operativita'. 
    5. Il Comitato adotta il proprio  Regolamento  di  funzionamento,
che e' approvato dal  Consiglio  di  amministrazione,  previo  parere
favorevole del Senato accademico. 
    6. Il Comitato, costituito con decreto del Rettore,  e'  composto
da: 
      a) un componente designato  da  ciascuna  delle  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dell'Ateneo, come previsto dal
decreto legislativo n. 165/2001 art.  43  comma  4,  in  possesso  di
adeguate conoscenze ed esperienze nelle  materie  di  competenza  del
Comitato; 
      b) un numero di rappresentanti dell'Amministrazione,  designati
dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione,  pari
a quello complessivo di cui alla lettera a), in possesso di  adeguate
conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato; il
numero e'  individuato  in  modo  da  assicurare  una  rappresentanza
paritaria          del          personale          docente          e
tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici; 
      c) due rappresentanti degli studenti, uno dei dottorandi ed uno
degli specializzandi. 
    Il Comitato e' formato da altrettanti  componenti  supplenti  che
partecipano  alle  sedute  in  caso  di  assenza  o  impedimento  dei
titolari. 
    Le modalita' di individuazione dei componenti del  Comitato  sono
stabilite da apposito regolamento. 
    Il Comitato ha composizione paritetica, in modo da assicurare  la
presenza paritaria di entrambi i generi. 
    Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di  voto,  il
delegato alla diversa abilita', ove nominato. 
    7.  Il  Rettore,  sentito  il  Senato  accademico,  nomina   un/a
Presidente scegliendolo/a nell'ambito  della  componente  di  cui  al
comma 6, lettera b). 
    8. I  rappresentanti  degli  studenti,  dei  dottorandi  e  degli
specializzandi hanno diritto di voto nelle materie di competenza  del
Comitato, ad eccezione di quelle inerenti il benessere  organizzativo
e la gestione del rapporto di lavoro. 
    9. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e il  loro
mandato puo' essere rinnovato una sola volta. I rappresentanti  degli
studenti, dei dottorandi e specializzandi durano in carica due anni.