Art. 23. Titoli di studio, corsi di formazione e formazione finalizzata 1. L'Universita' eroga, anche attraverso formazione a distanza e modalita' e-learning, l'attivita' didattica necessaria al conseguimento dei seguenti titoli: laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca, Master universitari di I e II livello secondo gli ordinamenti degli studi determinati nel Regolamento didattico di Ateneo e quanto stabilito dai Regolamenti dei corsi di studio per gli aspetti organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di rispettivo riferimento. 2. Istituisce, anche in collaborazione con Universita' italiane o estere, ovvero con enti e organismi esterni, corsi di formazione permanente e ricorrente nei diversi ambiti culturali e professionali e corsi di formazione finalizzata (short master e summer school). 3. In conformita' al Regolamento didattico di Ateneo, l'Universita' puo', inoltre, deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare, l'organizzazione di: a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici; b) corsi di perfezionamento post-laurea e di aggiornamento professionale; c) corsi di educazione e aggiornamento culturale; d) corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le Regioni. L'Universita' favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attivita' formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgersi secondo i criteri e le modalita' fissate in apposito Regolamento approvato dal Senato accademico, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza.