Art. 37. Sistema archivistico di Ateneo 1. L'Universita' tutela la propria memoria storica assicurando la conservazione dei documenti e garantendone affidabilita' e fruizione. 2. Il Sistema archivistico di Ateneo e' costituito dall'archivio corrente, dall'archivio di deposito e dall'archivio storico. 3. Il Sistema archivistico di Ateneo persegue la finalita' di promuovere, sviluppare e valorizzare, in forme integrate e coordinate, la produzione, gestione, conservazione e tutela dei documenti prodotti dall'Universita' nell'esercizio delle proprie funzioni anche a supporto delle attivita' svolte dagli organi e dalle strutture dell'Universita' medesima. 4. L'Universita' promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni, iniziative finalizzate a valorizzare il proprio patrimonio storico-documentario, anche attraverso l'istituzione di appositi Comitati tecnico scientifici nominati dal Rettore. 5. Le modalita' organizzative e funzionali del Sistema archivistico di Ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.