Art. 51. Incompatibilita' 1. Le cariche di Rettore, pro-rettore vicario, direttore di Dipartimento, Presidente di scuola, Coordinatore di corso di studio e di dottorato, direttore o Presidente di scuole di specializzazione non sono cumulabili. 2. Le cariche di componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono incompatibili: a) con altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; b) con quelle di componenti di altri Organi dell'Universita', compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di dipartimento; c) con le cariche di direttore o Presidente delle scuole di specializzazione o di componente del Consiglio delle scuole di specializzazione; d) con incarichi di natura politica per la durata del mandato, con la carica di Rettore o di componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, non statali o telematiche; e) con funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR. 3. La carica di direttore del Dipartimento ad attivita' integrata e' incompatibile con la carica di Rettore, direttore di Dipartimento e componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.