Art. 13 
 
                             Formazione 
 
  1. In materia di formazione e di  aggiornamento  professionale  dei
magistrati della Corte dei conti,  il  Consiglio  di  presidenza,  su
proposta della Commissione competente: 
    a) adotta il regolamento  di  organizzazione  per  la  formazione
professionale prevedendo per i propri  rappresentanti  nel  Consiglio
del seminario il criterio della rotazione annuale; 
    b) procede alla ricognizione dei fabbisogni formativi generali  e
di tutte le singole aree funzionali; 
    c) esercita funzioni di programmazione, d'indirizzo generale e di
coordinamento delle azioni formative, nonche' di  destinazione  delle
risorse necessarie; 
    d) verifica i risultati delle attivita' formative; 
    e) puo' organizzare direttamente iniziative formative o di studio
in materia di grande rilevanza.