Art. 13 Formazione 1. In materia di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati della Corte dei conti, il Consiglio di presidenza, su proposta della Commissione competente: a) adotta il regolamento di organizzazione per la formazione professionale prevedendo per i propri rappresentanti nel Consiglio del seminario il criterio della rotazione annuale; b) procede alla ricognizione dei fabbisogni formativi generali e di tutte le singole aree funzionali; c) esercita funzioni di programmazione, d'indirizzo generale e di coordinamento delle azioni formative, nonche' di destinazione delle risorse necessarie; d) verifica i risultati delle attivita' formative; e) puo' organizzare direttamente iniziative formative o di studio in materia di grande rilevanza.