Art. 14 
 
                            Convocazione 
 
  1. Il presidente della Corte  dei  conti  predispone  il  programma
semestrale delle  adunanze  consiliari  e  ne  da'  comunicazione  al
Consiglio. 
  2.  Il  Consiglio  di  presidenza  e'  convocato  in  adunanza  dal
presidente della Corte dei conti. 
  3.  Il  Consiglio  di  presidenza  puo'  essere  convocato  in  via
straordinaria su richiesta motivata di una Commissione  o  di  almeno
quattro componenti.  Nella  richiesta  di  convocazione  deve  essere
specificamente indicato l'argomento da porre all'ordine del giorno. 
  4. Il presidente della Corte dei conti  procede  alla  convocazione
inviando l'ordine del giorno a  tutti  i  componenti  almeno  quattro
giorni prima della seduta. 
  5. All'ordine del giorno sono allegati i documenti necessari per la
trattazione degli argomenti. In caso d'inserimento di  documentazione
oltre i termini di cui ai commi 4 e 6,  l'esame  dell'argomento  puo'
essere  rinviato  dal  Consiglio  ad  una  successiva  adunanza,   su
richiesta di almeno tre componenti. 
  6. In caso d'urgenza, la convocazione e l'ordine del  giorno  e  le
sue eventuali integrazioni devono essere comunicati almeno tre giorni
prima della seduta, con le proposte delle competenti Commissioni.