Art. 14 Convocazione 1. Il presidente della Corte dei conti predispone il programma semestrale delle adunanze consiliari e ne da' comunicazione al Consiglio. 2. Il Consiglio di presidenza e' convocato in adunanza dal presidente della Corte dei conti. 3. Il Consiglio di presidenza puo' essere convocato in via straordinaria su richiesta motivata di una Commissione o di almeno quattro componenti. Nella richiesta di convocazione deve essere specificamente indicato l'argomento da porre all'ordine del giorno. 4. Il presidente della Corte dei conti procede alla convocazione inviando l'ordine del giorno a tutti i componenti almeno quattro giorni prima della seduta. 5. All'ordine del giorno sono allegati i documenti necessari per la trattazione degli argomenti. In caso d'inserimento di documentazione oltre i termini di cui ai commi 4 e 6, l'esame dell'argomento puo' essere rinviato dal Consiglio ad una successiva adunanza, su richiesta di almeno tre componenti. 6. In caso d'urgenza, la convocazione e l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni devono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta, con le proposte delle competenti Commissioni.