Art. 15 
 
                  Poteri di urgenza del presidente 
                        della Corte dei conti 
 
  1.  Il  presidente  della  Corte  dei  conti   puo'   adottare   le
deliberazioni di  competenza  del  Consiglio  in  caso  di  obiettiva
urgenza e  nell'impossibilita'  di  una  immediata  convocazione  del
Consiglio stesso. 
  2. Tali deliberazioni sono trasmesse al Consiglio nella  sua  prima
adunanza, con motivata relazione, al fine della loro ratifica. 
  3.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  dell'atto  fino  al   momento
dell'eventuale diniego di ratifica.