Art. 15 Poteri di urgenza del presidente della Corte dei conti 1. Il presidente della Corte dei conti puo' adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio in caso di obiettiva urgenza e nell'impossibilita' di una immediata convocazione del Consiglio stesso. 2. Tali deliberazioni sono trasmesse al Consiglio nella sua prima adunanza, con motivata relazione, al fine della loro ratifica. 3. Sono fatti salvi gli effetti dell'atto fino al momento dell'eventuale diniego di ratifica.