Art. 16 Ordine del giorno 1. L'ordine del giorno di ciascuna adunanza e seduta e' definito analiticamente dal presidente della Corte dei conti. 2. Ai fini della formazione dell'ordine del giorno, i presidenti delle Commissioni segnalano tempestivamente gli argomenti esaurientemente istruiti. 3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, anche su proposta di uno dei componenti, il presidente della Corte dei conti puo' aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti. Tuttavia, se quattro componenti ne fanno richiesta, l'argomento e' rinviato alla successiva seduta o adunanza. 4. Una Commissione ovvero quattro membri del Consiglio di presidenza hanno la facolta' di chiedere che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno della successiva adunanza, indicando uno o piu' relatori. 5. In ogni caso, il Consiglio puo' chiedere che l'esame di un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno sia rinviato alla seduta o all'adunanza successiva, anche ai fini di eventuale istruttoria della Commissione competente. 6. Le motivate proposte di riesame sono iscritte all'ordine del giorno dal presidente della Corte dei conti su richiesta della Commissione competente per materia o secondo le modalita' di cui al comma precedente.