Art. 16 
 
                          Ordine del giorno 
 
  1. L'ordine del giorno di ciascuna adunanza e  seduta  e'  definito
analiticamente dal presidente della Corte dei conti. 
  2. Ai fini della formazione dell'ordine del  giorno,  i  presidenti
delle   Commissioni   segnalano   tempestivamente    gli    argomenti
esaurientemente istruiti. 
  3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di  particolare  urgenza,
anche su proposta di uno dei componenti, il  presidente  della  Corte
dei conti puo' aggiungere  all'ordine  del  giorno  altri  argomenti.
Tuttavia, se quattro componenti ne fanno  richiesta,  l'argomento  e'
rinviato alla successiva seduta o adunanza. 
  4.  Una  Commissione  ovvero  quattro  membri  del   Consiglio   di
presidenza hanno la facolta' di chiedere che un determinato argomento
sia posto all'ordine del giorno della successiva adunanza,  indicando
uno o piu' relatori. 
  5. In ogni caso, il Consiglio  puo'  chiedere  che  l'esame  di  un
determinato argomento iscritto all'ordine  del  giorno  sia  rinviato
alla seduta o all'adunanza successiva, anche  ai  fini  di  eventuale
istruttoria della Commissione competente. 
  6. Le motivate proposte di riesame  sono  iscritte  all'ordine  del
giorno dal presidente  della  Corte  dei  conti  su  richiesta  della
Commissione competente per materia o secondo le modalita' di  cui  al
comma precedente.