Art. 19 
 
                       Ordine delle votazioni 
 
  1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno sono
discusse e decise, nel seguente  ordine  e  con  precedenza  su  ogni
altra,  le  questioni,   sinteticamente   motivate,   relative   alle
richieste: 
    a) di non deliberazione sull'argomento; 
    b) di rinvio della discussione o della deliberazione; 
    c)  di  sospensione  della  discussione  e  della   deliberazione
sull'argomento  fino  ad  una  data  determinata  o  ad  un   momento
successivo alla deliberazione su altro argomento connesso. 
  2.  Successivamente,  per  ogni  argomento,  vengono   discusse   e
deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni
istruttorie e, poi, le questioni di definizione del merito. 
  3. I richiami al regolamento, o  per  l'ordine  del  giorno  o  per
l'ordine dei lavori o per la  posizione  della  questione  o  per  la
priorita'  delle  votazioni,  hanno  la  precedenza  sulla  questione
principale. 
  4. Prima della votazione sulla proposta, si  pongono  in  votazione
gli emendamenti. Qualora siano presentati  piu'  emendamenti  ad  uno
stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli  che
piu' si allontanano dal testo originario: prima  quelli  parzialmente
soppressivi,  quindi  quelli  parzialmente  sostitutivi  ed,  infine,
quelli aggiuntivi. I sub-emendamenti  sono  votati  prima  di  quello
principale.  Nel  caso  siano   proposti   emendamenti   parzialmente
soppressivi  ovvero  se  il  testo  proposto  dalla  Commissione  sia
suscettibile  di  essere  diviso  per  argomenti  distinti,  si  puo'
procedere al voto  per  parti  separate,  su  richiesta  di  uno  dei
componenti; si puo' altresi', in tal caso,  procedere  a  discussione
divisa  su  ciascuna  parte  che  venga  successivamente   messa   in
votazione.