Art. 20 Pubblicita' delle sedute 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. 2. Compete al presidente della Corte dei conti determinare le modalita' di accesso del pubblico in aula. 3. Le sedute del Consiglio e le relative deliberazioni non sono pubbliche, salvo che riguardino criteri o questioni preliminari di carattere generale, quando si tratti delle seguenti questioni: a) deliberazione sulla nomina del presidente della Corte dei conti; b) nomina del presidente aggiunto, del procuratore generale, del procuratore generale aggiunto e del Segretario generale; c) procedimenti disciplinari e sospensioni cautelari dal servizio; d) trasferimenti d'ufficio per ragioni d'incompatibilita' ambientale; e) eventuali audizioni di candidati e le relative valutazioni svolte dal Consiglio. 4. Il presidente della Corte dei conti o chi ne fa le veci, il procuratore generale o almeno tre componenti possono chiedere che, per specificati motivi di riservatezza, si proceda in seduta non pubblica. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.