Art. 20 
 
                      Pubblicita' delle sedute 
 
  1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. 
  2. Compete al presidente  della  Corte  dei  conti  determinare  le
modalita' di accesso del pubblico in aula. 
  3. Le sedute del Consiglio e le  relative  deliberazioni  non  sono
pubbliche, salvo che riguardino criteri o  questioni  preliminari  di
carattere generale, quando si tratti delle seguenti questioni: 
    a) deliberazione sulla nomina  del  presidente  della  Corte  dei
conti; 
    b) nomina del presidente aggiunto, del procuratore generale,  del
procuratore generale aggiunto e del Segretario generale; 
    c)  procedimenti  disciplinari  e   sospensioni   cautelari   dal
servizio; 
    d)  trasferimenti  d'ufficio   per   ragioni   d'incompatibilita'
ambientale; 
    e) eventuali audizioni di candidati  e  le  relative  valutazioni
svolte dal Consiglio. 
  4. Il presidente della Corte dei conti o chi  ne  fa  le  veci,  il
procuratore generale o almeno tre componenti  possono  chiedere  che,
per specificati motivi di riservatezza,  si  proceda  in  seduta  non
pubblica. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.