Art. 21 Verbale e sintesi delle sedute 1. Dopo ciascuna seduta, l'Ufficio di segreteria redige tempestivamente la sintesi delle conclusioni dei lavori del Consiglio che e' pubblicata nella intranet della Corte dei conti. 2. Delle sedute del Consiglio e' redatto, a cura dell'Ufficio di segreteria di cui al comma 3 dell'art. 9, verbale che contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. In caso di votazioni mediante appello nominale, il verbale riporta le singole espressioni di voto e le relative motivazioni. In ogni caso, ciascun componente puo' richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto. 3. Delle sedute non pubbliche il verbale riporta esclusivamente l'indicazione dettagliata delle procedure seguite, la descrizione sintetica e oggettiva degli argomenti discussi, l'elenco nominativo degli interventi e la motivazione collegiale delle deliberazioni adottate. In caso di votazioni mediante appello nominale, il verbale riporta altresi' le singole espressioni di voto. 4. Il verbale e' presentato al Consiglio per la sua approvazione, di norma, nella prima seduta dell'adunanza ordinaria successiva. 5. Alle sedute alle quali il Consiglio ritenga che non debba assistere alcuno dei magistrati di cui all'art. 9, comma 3, ovvero in caso di assenza o impedimento dei medesimi magistrati, il verbale e' redatto dal componente del Consiglio piu' giovane per eta'. 6. Il verbale e' sottoscritto dal presidente della Corte dei conti e dal verbalizzante della seduta. 7. I verbali delle sedute pubbliche approvati e le relative delibere sono pubblicati nella intranet della Corte dei conti. Il Consiglio decide a maggioranza la pubblicazione di parti del verbale di sedute segrete.