Art. 21 
 
                   Verbale e sintesi delle sedute 
 
  1.  Dopo  ciascuna   seduta,   l'Ufficio   di   segreteria   redige
tempestivamente la sintesi delle conclusioni dei lavori del Consiglio
che e' pubblicata nella intranet della Corte dei conti. 
  2. Delle sedute del Consiglio e' redatto, a  cura  dell'Ufficio  di
segreteria di cui al comma 3 dell'art. 9,  verbale  che  contiene  la
sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, del  nome  degli
intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte  e
dell'esito delle votazioni. In caso  di  votazioni  mediante  appello
nominale, il verbale riporta le singole  espressioni  di  voto  e  le
relative  motivazioni.  In  ogni  caso,   ciascun   componente   puo'
richiedere che siano inseriti integralmente il proprio  intervento  o
la propria dichiarazione di voto. 
  3. Delle sedute non pubbliche  il  verbale  riporta  esclusivamente
l'indicazione dettagliata delle  procedure  seguite,  la  descrizione
sintetica e oggettiva degli argomenti discussi,  l'elenco  nominativo
degli interventi e  la  motivazione  collegiale  delle  deliberazioni
adottate. In caso di votazioni mediante appello nominale, il  verbale
riporta altresi' le singole espressioni di voto. 
  4. Il verbale e' presentato al Consiglio per la  sua  approvazione,
di norma, nella prima seduta dell'adunanza ordinaria successiva. 
  5. Alle sedute alle  quali  il  Consiglio  ritenga  che  non  debba
assistere alcuno dei magistrati di cui all'art. 9, comma 3, ovvero in
caso di assenza o impedimento dei medesimi magistrati, il verbale  e'
redatto dal componente del Consiglio piu' giovane per eta'. 
  6. Il verbale e' sottoscritto dal presidente della Corte dei  conti
e dal verbalizzante della seduta. 
  7. I  verbali  delle  sedute  pubbliche  approvati  e  le  relative
delibere sono pubblicati nella intranet della  Corte  dei  conti.  Il
Consiglio decide a maggioranza la pubblicazione di parti del  verbale
di sedute segrete.