Art. 22 
 
            Esecuzione, pubblicita' ed accesso agli atti 
 
  1. Le deliberazioni sono  immediatamente  esecutive  salvo  che  il
Consiglio non disponga altrimenti. 
  2. Il presidente della  Corte  dei  conti  emana  le  deliberazioni
adottate dal Consiglio i cui schemi sono predisposti dall'Ufficio  di
segreteria. 
  3. Tutte le deliberazioni e  tutti  gli  atti  del  Consiglio  sono
pubblici fatto salvo quanto previsto  dai  successivi  commi.  Copie,
estratti e certificazioni di essi sono rilasciati a richiesta di  chi
vi ha  interesse.  Il  rilascio  delle  copie  avviene  a  spese  del
richiedente, con le modalita' previste  dal  competente  ufficio  del
Segretariato generale. 
  4. I componenti del Consiglio ed il magistrato  verbalizzante  sono
tenuti al segreto sui voti e le opinioni espresse  nelle  sedute  non
pubbliche. E' tenuto al segreto anche il personale  della  Corte  dei
conti che, per ragioni d'ufficio, ne venga a conoscenza. 
  5. Sono sottratti all'accesso,  salvo  quanto  previsto  dal  comma
successivo: 
    a)  documentazione  relativa  alle   attivita'   istruttorie   di
competenza delle Commissioni del Consiglio fino all'esaurimento delle
attivita' stesse; 
    b) verbali delle sedute non pubbliche, se non esiste un interesse
giuridicamente  rilevante  e  verbali  delle  sedute  pubbliche   del
Consiglio e dei relativi atti se non vi sia  un  giustificato  motivo
del richiedente; 
    c) documentazione attinente a procedimenti penali e  disciplinari
ovvero concernente l'istruzione di ricorsi  giurisdizionali  relativi
al personale di magistratura, nei confronti di chi non  vi  abbia  un
interesse giuridicamente rilevante; 
    d)   fascicoli   personali   dei   magistrati,    nonche'    ogni
documentazione valutativa riferita al predetto personale; 
    e)  documenti  attinenti  a  giudizi  o  valutazioni  relativi  a
procedure concorsuali del personale di magistratura; 
    f)   accertamenti   medico-legali   e   relativa   documentazione
concernenti domande sottoposte all'esame del Consiglio; 
    g) documenti ed atti relativi allo stato di salute dei magistrati
ed alle loro condizioni psico-fisiche; 
    h) documenti provenienti da altre  amministrazioni  e  da  queste
esclusi dall'accesso,  detenuti  dal  Consiglio  in  quanto  atti  di
procedimenti di propria competenza. 
  6. Qualora l'accesso sia  motivatamente  richiesto  per  la  tutela
d'interessi   giuridicamente   rilevanti,   spetta    al    direttore
dell'Ufficio  di   segreteria,   valutata   l'esistenza   dei   detti
presupposti, consentirlo,  previa  autorizzazione  del  Consiglio  di
presidenza. Se l'accesso e' richiesto per gli atti di competenza  del
presidente della Corte dei conti, la  decisione  relativa  spetta  al
presidente stesso. 
  7. Ai fini della disponibilita' e della disciplina del  diritto  di
accesso  relativo  all'anagrafe   patrimoniale   del   personale   di
magistratura, il direttore dell'Ufficio di segreteria cura la  tenuta
e garantisce la riservatezza degli  atti  la  cui  disponibilita'  e'
resa, solo previa  autorizzazione  del  Consiglio  di  presidenza,  a
fronte di motivata richiesta.