Art. 22 Esecuzione, pubblicita' ed accesso agli atti 1. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive salvo che il Consiglio non disponga altrimenti. 2. Il presidente della Corte dei conti emana le deliberazioni adottate dal Consiglio i cui schemi sono predisposti dall'Ufficio di segreteria. 3. Tutte le deliberazioni e tutti gli atti del Consiglio sono pubblici fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. Copie, estratti e certificazioni di essi sono rilasciati a richiesta di chi vi ha interesse. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente, con le modalita' previste dal competente ufficio del Segretariato generale. 4. I componenti del Consiglio ed il magistrato verbalizzante sono tenuti al segreto sui voti e le opinioni espresse nelle sedute non pubbliche. E' tenuto al segreto anche il personale della Corte dei conti che, per ragioni d'ufficio, ne venga a conoscenza. 5. Sono sottratti all'accesso, salvo quanto previsto dal comma successivo: a) documentazione relativa alle attivita' istruttorie di competenza delle Commissioni del Consiglio fino all'esaurimento delle attivita' stesse; b) verbali delle sedute non pubbliche, se non esiste un interesse giuridicamente rilevante e verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e dei relativi atti se non vi sia un giustificato motivo del richiedente; c) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero concernente l'istruzione di ricorsi giurisdizionali relativi al personale di magistratura, nei confronti di chi non vi abbia un interesse giuridicamente rilevante; d) fascicoli personali dei magistrati, nonche' ogni documentazione valutativa riferita al predetto personale; e) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure concorsuali del personale di magistratura; f) accertamenti medico-legali e relativa documentazione concernenti domande sottoposte all'esame del Consiglio; g) documenti ed atti relativi allo stato di salute dei magistrati ed alle loro condizioni psico-fisiche; h) documenti provenienti da altre amministrazioni e da queste esclusi dall'accesso, detenuti dal Consiglio in quanto atti di procedimenti di propria competenza. 6. Qualora l'accesso sia motivatamente richiesto per la tutela d'interessi giuridicamente rilevanti, spetta al direttore dell'Ufficio di segreteria, valutata l'esistenza dei detti presupposti, consentirlo, previa autorizzazione del Consiglio di presidenza. Se l'accesso e' richiesto per gli atti di competenza del presidente della Corte dei conti, la decisione relativa spetta al presidente stesso. 7. Ai fini della disponibilita' e della disciplina del diritto di accesso relativo all'anagrafe patrimoniale del personale di magistratura, il direttore dell'Ufficio di segreteria cura la tenuta e garantisce la riservatezza degli atti la cui disponibilita' e' resa, solo previa autorizzazione del Consiglio di presidenza, a fronte di motivata richiesta.