Art. 23 
 
                            Funzionamento 
 
  1. Sono istituite le Commissioni permanenti di  cui  ai  successivi
articoli. 
  2. Le Commissioni sono costituite,  anche  per  quanto  riguarda  i
componenti di diritto del Consiglio, mediante accordo.  I  componenti
del Consiglio sono assegnati alle Commissioni permanenti in  base  ad
un criterio di rotazione annuale. Ciascun componente del Consiglio fa
parte di una delle due Commissioni referenti. 
  3.  Nessun  componente  puo'  essere  assegnato  a  piu'   di   tre
Commissioni. 
  4.  Se  non  si  raggiunge  l'accordo  nella   composizione   delle
Commissioni, si procede per sorteggio; in questo  caso  gli  estratti
della  prima  Commissione  sono  esclusi  dalla  composizione   della
seconda. Allo stesso modo, il componente del Consiglio gia' assegnato
a tre Commissioni viene escluso dai successivi sorteggi. 
  5. Tutti i componenti del Consiglio possono partecipare  ai  lavori
delle Commissioni di cui non fanno parte, senza diritto di voto. Allo
scopo, a tutti i componenti  di  ciascuna  Commissione  referente  e'
inviata tempestivamente la  documentazione  trasmessa  ai  componenti
dell'altra, in funzione della convocazione delle  rispettive  sedute,
con esclusione della documentazione della Commissione disciplinare  e
della Commissione per l'incompatibilita' ambientale. 
  6. Le Commissioni possono decidere di riunirsi in seduta  congiunta
per deliberare su  determinate  materie,  anche  su  indicazione  del
Consiglio.  Tutti  i  componenti  del  Consiglio  hanno  titolo   per
parteciparvi. 
  7. Il Consiglio puo'  deliberare,  anche  per  la  formulazione  di
proposte normative, la costituzione di appositi gruppi di  lavoro  di
cui possono far parte  anche  rappresentanti  dell'Associazione,  con
funzioni consultive e conoscitive. 
  8. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.  Le  Commissioni
decidono quali soggetti possono assistere alle sedute. 
  9. Le  Commissioni  organizzano,  nel  rispetto  dei  termini  loro
assegnati, i propri lavori con criteri di economia  procedimentale  e
semplificazione. 
  10. L'ufficio di segreteria del  Consiglio  di  presidenza  assiste
ciascuna delle Commissioni nello svolgimento delle relative funzioni.
Di ciascuna seduta e' redatto un breve resoconto che e' distribuito a
tutti i componenti la Commissione,  al  presidente  della  Corte  dei
conti, nonche' a qualunque componente  il  Consiglio  che  ne  faccia
richiesta. 
  11. La presidenza delle Commissioni di cui agli articoli 25,  26  e
29 segue il criterio dell'alternanza annuale.