Art. 23 Funzionamento 1. Sono istituite le Commissioni permanenti di cui ai successivi articoli. 2. Le Commissioni sono costituite, anche per quanto riguarda i componenti di diritto del Consiglio, mediante accordo. I componenti del Consiglio sono assegnati alle Commissioni permanenti in base ad un criterio di rotazione annuale. Ciascun componente del Consiglio fa parte di una delle due Commissioni referenti. 3. Nessun componente puo' essere assegnato a piu' di tre Commissioni. 4. Se non si raggiunge l'accordo nella composizione delle Commissioni, si procede per sorteggio; in questo caso gli estratti della prima Commissione sono esclusi dalla composizione della seconda. Allo stesso modo, il componente del Consiglio gia' assegnato a tre Commissioni viene escluso dai successivi sorteggi. 5. Tutti i componenti del Consiglio possono partecipare ai lavori delle Commissioni di cui non fanno parte, senza diritto di voto. Allo scopo, a tutti i componenti di ciascuna Commissione referente e' inviata tempestivamente la documentazione trasmessa ai componenti dell'altra, in funzione della convocazione delle rispettive sedute, con esclusione della documentazione della Commissione disciplinare e della Commissione per l'incompatibilita' ambientale. 6. Le Commissioni possono decidere di riunirsi in seduta congiunta per deliberare su determinate materie, anche su indicazione del Consiglio. Tutti i componenti del Consiglio hanno titolo per parteciparvi. 7. Il Consiglio puo' deliberare, anche per la formulazione di proposte normative, la costituzione di appositi gruppi di lavoro di cui possono far parte anche rappresentanti dell'Associazione, con funzioni consultive e conoscitive. 8. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. Le Commissioni decidono quali soggetti possono assistere alle sedute. 9. Le Commissioni organizzano, nel rispetto dei termini loro assegnati, i propri lavori con criteri di economia procedimentale e semplificazione. 10. L'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza assiste ciascuna delle Commissioni nello svolgimento delle relative funzioni. Di ciascuna seduta e' redatto un breve resoconto che e' distribuito a tutti i componenti la Commissione, al presidente della Corte dei conti, nonche' a qualunque componente il Consiglio che ne faccia richiesta. 11. La presidenza delle Commissioni di cui agli articoli 25, 26 e 29 segue il criterio dell'alternanza annuale.