Art. 28 Commissioni in materia disciplinare e di incompatibilita' ambientale 1. La Commissione per lo svolgimento delle attivita' preliminari ed istruttorie in materia disciplinare, presieduta dal componente designato ai sensi dell'art. 11, comma 4, e' formata da tre componenti con la presenza di almeno un componente magistrato eletto. 2. I componenti della Commissione sono estratti a sorte tra tutti i componenti il Consiglio. 3. Alla scadenza del termine annuale la Commissione disciplinare rimane in carica per la conclusione delle istruttorie eventualmente in atto a quella data. 4. Per l'esame dei casi d'incompatibilita' ambientale, si procede per sorteggio alla costituzione di apposita Commissione, con esclusione dei componenti della Commissione disciplinare.