Art. 28 
 
                 Commissioni in materia disciplinare 
                  e di incompatibilita' ambientale 
 
  1. La Commissione per lo svolgimento delle attivita' preliminari ed
istruttorie  in  materia  disciplinare,  presieduta  dal   componente
designato  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  4,  e'  formata  da  tre
componenti con la presenza di almeno un componente magistrato eletto. 
  2. I componenti della Commissione sono estratti a sorte tra tutti i
componenti il Consiglio. 
  3. Alla scadenza del termine annuale  la  Commissione  disciplinare
rimane in carica per la conclusione delle  istruttorie  eventualmente
in atto a quella data. 
  4. Per l'esame dei casi d'incompatibilita' ambientale,  si  procede
per  sorteggio  alla  costituzione  di  apposita   Commissione,   con
esclusione dei componenti della Commissione disciplinare.