Art. 31 
 
                       Modifica al regolamento 
 
  1.  Per  le  modifiche  al  presente  regolamento  la   Commissione
competente  formula  le  proposte  e  il  Consiglio  le   approva   a
maggioranza assoluta  dei  componenti  del  Consiglio,  con  il  voto
favorevole di non meno di due togati elettivi  e  di  due  componenti
eletti dal Parlamento.