Art. 6 Posizione dei componenti del Consiglio 1. Tutti i componenti partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parita'. 2. La partecipazione ai lavori delle Commissioni e del Consiglio puo' svolgersi anche in videoconferenza con modalita' telematiche, laddove non siano previste votazioni segrete. 3. Per l'indicazione dei componenti del Consiglio negli atti e nelle sedute, al presidente della Corte dei conti seguono il presidente aggiunto, il procuratore generale, i componenti eletti dal Parlamento in ordine di eta', con precedenza del componente designato ai sensi dell'art. 5, comma 2, gli altri componenti in ordine di eta'. 4. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, partecipano, senza diritto di voto, il Segretario generale della Corte ed il Capo di Gabinetto e qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del presidente della Corte dei conti, qualora il presidente non partecipi al voto. 5. I componenti del Consiglio non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.