Art. 6 
 
               Posizione dei componenti del Consiglio 
 
  1. Tutti i componenti partecipano ai lavori  e  alle  deliberazioni
del Consiglio in posizione di parita'. 
  2. La partecipazione ai lavori delle Commissioni  e  del  Consiglio
puo' svolgersi anche in videoconferenza  con  modalita'  telematiche,
laddove non siano previste votazioni segrete. 
  3. Per l'indicazione dei componenti  del  Consiglio  negli  atti  e
nelle  sedute,  al  presidente  della  Corte  dei  conti  seguono  il
presidente aggiunto, il procuratore generale, i componenti eletti dal
Parlamento in ordine di eta', con precedenza del componente designato
ai sensi dell'art. 5, comma 2, gli  altri  componenti  in  ordine  di
eta'. 
  4. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in  sede  disciplinare,
partecipano, senza diritto di  voto,  il  Segretario  generale  della
Corte ed il Capo di Gabinetto e qualora,  per  specifiche  questioni,
uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto  per
espressa delega del presidente della  Corte  dei  conti,  qualora  il
presidente non partecipi al voto. 
  5. I componenti del Consiglio non possono essere perseguiti per  le
opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.