Art. 8 Trattamento economico dei componenti e del personale addetto al Consiglio di presidenza 1. La misura dell'indennita' di funzione consiliare e' determinata annualmente con deliberazione del Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta della Commissione bilancio e previo parere del Segretario generale, tenendo conto dell'andamento del costo della vita e di similari indennita' stabilite per gli altri Organi di rilevanza costituzionale. Con la medesima deliberazione consiliare sono fissate le percentuali di riduzione dell'indennita' stessa, in ragione delle assenze alle sedute del Consiglio ovvero delle Commissioni di appartenenza di ciascun componente. Per i componenti del Consiglio non residenti a Roma e' previsto il rimborso delle spese di viaggio, inclusi gli aerei e i taxi qualora vi siano necessita' di servizio connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, vitto e alloggio. Per il vitto e l'alloggio il Consiglio di presidenza determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio annuale, la misura massima giornaliera del rimborso spese. Le norme sul rimborso spese si applicano ad ogni altra missione che i componenti del Consiglio debbono svolgere, fuori della loro residenza, per disposizioni del Consiglio o delle Commissioni. 2. Ai magistrati e al personale amministrativo addetti alla segreteria e all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio, nonche' agli assistenti di cui all'art. 7 comma 3 e' corrisposta un'indennita' di diretta collaborazione consiliare omnicomprensiva, sostitutiva di ogni altro trattamento economico accessorio, da erogarsi per 11 mensilita', a compenso degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita', nonche' delle prestazioni loro richieste ai sensi del presente regolamento. Le misure dell'indennita' sono determinate con deliberazione del Consiglio, adottata su proposta della Commissione bilancio previo parere del Segretario generale, e sono aggiornate annualmente tenendo conto dell'andamento del costo della vita.