IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attivita' di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalita' per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio strategico e di modulazione, nonche' adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001 n. 128; Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito «decreto legislativo n. 93 del 2011» recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011; Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione; Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012»; Visto l'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto il regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas; Vista la comunicazione della Commissione europea sulla strategia dell'Unione europea riguardante il GNL e lo stoccaggio di gas naturale del 16 febbraio 2016; Visto il comunicato del Ministero dello sviluppo economico in data 8 gennaio 2019 che conferma in 4,62 miliardi di metri cubi standard il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2019-2020, come per il precedente anno contrattuale, pari a circa 50.293.149 MWh, in riferimento a un potere calorifico superiore pari a 10,89542 kWh/Sm³ per la quota di STOGIT (4.480 milioni di metri cubi standard) e 10,57275 kWh/Sm3 per la quota di Edison stoccaggio (circa 140 milioni di metri cubi standard); Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 164/2000, sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse; Considerato che, in applicazione alle disposizioni dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'anno contrattuale di stoccaggio 2019-2020 lo spazio per lo stoccaggio minerario richiesto a questo Ministero dai titolari delle concessioni minerarie per la produzione di gas naturale e reso disponibile da STOGIT e' stato di 1.639.834 MWh pari a circa 150,5 milioni di metri cubi standard; Considerato che la capacita' di stoccaggio minerario sopra indicata che non risulti richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio e' da destinare al servizio di modulazione di tipo uniforme; Ritenuto opportuno dare continuita' a quanto gia' occorso nel precedente anno termico, suddividendo l'offerta dello spazio di stoccaggio di modulazione in un prodotto di punta, in un prodotto di tipo uniforme e in altri prodotti che amplino l'offerta di flessibilita'; Ritenuto necessario, al fine di estendere a piu' servizi di stoccaggio le metodologie di allocazione della capacita' previste per il settore dello stoccaggio del gas naturale secondo logiche di mercato, confermare le procedure di allocazione concorrenziali espresse nel decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 in tema di stoccaggio di modulazione in applicazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, anche per l'allocazione dei servizi di capacita' pluriennale nonche' di servizi che amplino l'offerta di flessibilita'; Considerato che per il servizio di stoccaggio pluriennale, ai sensi del art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017, risultano gia' allocati 8.945.140 MWh pari a circa 821 milioni di metri cubi standard presso STOGIT; Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela dei clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di modulazione secondo un prodotto stagionale con un profilo di erogazione studiato in funzione delle esigenze dei predetti clienti; Viste le comunicazioni ricevute da questo Ministero dalle societa' di stoccaggio operanti in Italia facenti riferimento alle rispettive capacita' disponibili per l'anno contrattuale di stoccaggio 2019-2020; Considerato che la quota per il servizio di bilanciamento offerto dagli operatori del trasporto per l'anno contrattuale di stoccaggio e' confermata in circa 2.396.992 MWh paria a circa 220 milioni di metri cubi standard e allocata presso STOGIT; Considerato che in data 29 dicembre 2018 e' entrato in esercizio commerciale il sito di stoccaggio localizzato presso il comune di Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi, operato dalla societa' Ital Gas Storage S.p.a.; Considerato che l'anno contrattuale di stoccaggio 2019 - 2020 rappresenta il primo periodo della fase transitoria che portera' a regime l'impianto di cui sopra, durante il quale verra' utilizzato seguendo curve di invaso e svaso determinate per massimizzare le prestazioni future, soprattutto in relazione alla punta di erogazione anche in attuazione dell'art. 37, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014; Considerato che ulteriori volumi che si rendessero disponibili nel corso dell'anno contrattuale di stoccaggio 2019-2020, inclusi quelli derivanti dall'impianto di stoccaggio della societa' Ital Gas Storage sopra citato, potranno essere offerti nel rispetto dei criteri definiti dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito «Autorita'»), Decreta: Art. 1 Stoccaggio di modulazione 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, come sostituito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2011, l'Autorita' determina le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, per i servizi di stoccaggio di cui al presente decreto. 2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020, lo spazio di stoccaggio di modulazione di punta, offerto dalle imprese STOGIT e Edison stoccaggio, da assegnare secondo le procedure stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera a), sopra citato, relativamente al medesimo anno di stoccaggio, e' stabilito in misura di circa 82.378.039 MWh pari a circa 7.585 milioni di standard metri cubi, determinato tenendo conto dei seguenti due fattori: a) il volume relativo alla domanda di gas naturale nel periodo dal 1° ottobre - 31 marzo, con riferimento ai consumi effettivi nel periodo invernale negli ultimi 10 anni; b) il volume di gas tecnicamente importabile nel periodo 1° ottobre - 31 marzo mediante un utilizzo non superiore al 65% della capacita' relativa alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale prevista nello stesso periodo e al netto delle esportazioni. 3. La prima asta per l'allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione di cui al comma 2 e' conclusa dalla societa' Edison stoccaggio, fino alla concorrenza dello spazio di stoccaggio nella sua disponibilita'. 4. Le ulteriori capacita' di stoccaggio disponibili, pari a circa 49.647.974 MWh corrispondenti a circa 4.558,5 milioni di standard metri cubi piu' la quota parte di stoccaggio minerario che non risulti effettivamente richiesta alle imprese di stoccaggio e allocata, sono assegnate dalle imprese di stoccaggio STOGIT e Edison stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2019-2020 mediante procedure di asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come prodotti di tipo uniforme e/o che amplino l'offerta di flessibilita'. 5. La capacita' di stoccaggio, di cui ai commi 2 e 4, e' assegnato dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna delle quali articolata in un'offerta di lotti di capacita' secondo i seguenti prodotti: i. un primo che preveda la disponibilita' di capacita' di iniezione dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale; ii. un secondo che preveda la disponibilita' di capacita' di iniezione in un mese successivo a quello di conferimento - prodotto con iniezione mensile. 6. Il calendario delle prime aste e' pubblicato nel sito del Ministero dello sviluppo economico. Il calendario delle eventuali aste successive e' definito dalle imprese di stoccaggio su indicazione dell'Autorita'. 7. Restano fermi gli obblighi dei venditori di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. 8. Per ciascuna asta e' stabilito, secondo modalita' determinate dall'Autorita', un prezzo di riserva distinto per servizio, che tenga conto del valore dei prodotti e dell'evoluzione del mercato. Tali valori non sono resi noti al sistema. 9. Le imprese di stoccaggio destinano una quota dello spazio di cui al comma 4 a servizi che consentano un uso piu' flessibile della punta, da offrire mediante aste successive la cui procedura sara' definita dall'Autorita'. In particolare: STOGIT rende disponibile una quota pari almeno a 4.902.939 MWh corrispondenti a circa 450 milioni di standard metri cubi; Edison stoccaggio rende disponibile una quota pari a 635.000 MWh corrispondenti a circa 60 milioni di standard metri cubi.