Art. 3 
 
 
       Erogazione del gas naturale dal sistema degli stoccaggi 
 
  1. Fino alla realizzazione di ulteriori capacita' di  stoccaggio  e
di punta di erogazione sufficienti a garantire  il  funzionamento  in
sicurezza del sistema del gas naturale in base  alle  valutazioni  di
rischio di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 93 del  2011,  i
profili di  utilizzo  della  capacita'  erogativa  giornaliera  dello
stoccaggio  di  modulazione  di  cui  all'art.  1,  comma   2,   sono
determinati  in  modo  da  garantire  la  massima  disponibilita'  di
prestazione nei mesi di gennaio e  febbraio  di  ogni  anno.  Per  il
periodo  1°  novembre  2019  -  31  marzo  2020  gli  stessi  profili
indicativi sono riportati nell'allegato al presente decreto. 
  2. STOGIT e' altresi' tenuta a garantire al sistema  nazionale  del
gas naturale, in caso di emergenza, una prestazione di punta  massima
pari a circa 1.634.313 MWh corrispondenti  a  circa  150  milioni  di
metri cubi standard per una durata di tre giorni all'inizio del  mese
di febbraio 2020 il cui valore viene successivamente adeguato fino al
31 marzo in funzione della effettiva erogazione. 
  3. Le capacita' di stoccaggio di cui all'art. 1, comma  4,  dedotte
quelle di cui al comma 9 dello stesso articolo, e le capacita' di cui
all'art. 2, sono allocate con  profilo  di  utilizzo  uniforme  della
capacita' erogativa, pari allo  spazio  allocato  suddiviso  per  150
giorni, come definito nei codici di stoccaggio. 
  4. Le imprese di stoccaggio pubblicano nel proprio sito internet lo
spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi  di  cui  ai
commi 1 e  2,  indicando,  con  riferimento  all'allegato,  i  volumi
giornalieri    effettivi     massimi     erogabili,     aggiornandoli
tempestivamente  durante  il  periodo  di  erogazione  invernale   in
funzione  dello   svaso   effettivo,   dell'andamento   climatico   e
dell'eventuale indisponibilita' degli impianti di stoccaggio.