Art. 3 Erogazione del gas naturale dal sistema degli stoccaggi 1. Fino alla realizzazione di ulteriori capacita' di stoccaggio e di punta di erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 93 del 2011, i profili di utilizzo della capacita' erogativa giornaliera dello stoccaggio di modulazione di cui all'art. 1, comma 2, sono determinati in modo da garantire la massima disponibilita' di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. Per il periodo 1° novembre 2019 - 31 marzo 2020 gli stessi profili indicativi sono riportati nell'allegato al presente decreto. 2. STOGIT e' altresi' tenuta a garantire al sistema nazionale del gas naturale, in caso di emergenza, una prestazione di punta massima pari a circa 1.634.313 MWh corrispondenti a circa 150 milioni di metri cubi standard per una durata di tre giorni all'inizio del mese di febbraio 2020 il cui valore viene successivamente adeguato fino al 31 marzo in funzione della effettiva erogazione. 3. Le capacita' di stoccaggio di cui all'art. 1, comma 4, dedotte quelle di cui al comma 9 dello stesso articolo, e le capacita' di cui all'art. 2, sono allocate con profilo di utilizzo uniforme della capacita' erogativa, pari allo spazio allocato suddiviso per 150 giorni, come definito nei codici di stoccaggio. 4. Le imprese di stoccaggio pubblicano nel proprio sito internet lo spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi di cui ai commi 1 e 2, indicando, con riferimento all'allegato, i volumi giornalieri effettivi massimi erogabili, aggiornandoli tempestivamente durante il periodo di erogazione invernale in funzione dello svaso effettivo, dell'andamento climatico e dell'eventuale indisponibilita' degli impianti di stoccaggio.