Art. 4 
 
 
             Modalita' d'asta e disposizioni in materia 
         di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale 
 
  1. Le modalita' di effettuazione delle aste di cui agli articoli  1
e  2  sono  stabilite  dall'Autorita',  sentito  il  Ministero  dello
sviluppo economico per gli  aspetti  relativi  alla  sicurezza  delle
forniture,  assicurando  la  massima   partecipazione,   trasparenza,
concorrenza e non discriminazione, ed in tempo utile  per  consentire
l'effettuazione  delle  aste  e  il  regolare  inizio  del  ciclo  di
iniezione per l'anno di stoccaggio 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020. 
  2. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale,  fatto  salvo
l'effettivo utile  gia'  previsto  dalla  regolazione  tariffaria  in
materia di garanzia dei ricavi delle imprese di stoccaggio  e  quanto
eventualmente stabilito dall'Autorita' relativamente  all'ampliamento
dell'offerta dei servizi di flessibilita'. 
  3. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, ai fini dell'attribuzione
della capacita' di stoccaggio a ciascun soggetto o gruppo societario,
e' stabilito il limite massimo del 35%  della  capacita'  complessiva
offerta per l'anno contrattuale 2019-2020. 
  4. Qualora gli spazi complessivamente allocati per tutti i  servizi
di stoccaggio di cui  al  presente  decreto  risultino  inferiori  al
volume medio di gas erogato nel  periodo  invernale  dagli  stoccaggi
negli ultimi cinque anni,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema  del  gas
naturale di cui all'art. 8 del decreto del Ministro  delle  attivita'
produttive 26 settembre  2001  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, e sentita  l'Autorita',
puo' stabilire le modalita' per assicurare comunque una quota  minima
di riempimento degli stoccaggi di modulazione al fine di garantire la
sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas. 
  5. Le imprese di  stoccaggio  adottano  le  necessarie  misure  per
adeguare i  codici  di  stoccaggio  alle  disposizioni  del  presente
decreto e le trasmettono all'Autorita'.