Art. 4 Modalita' d'asta e disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale 1. Le modalita' di effettuazione delle aste di cui agli articoli 1 e 2 sono stabilite dall'Autorita', sentito il Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, ed in tempo utile per consentire l'effettuazione delle aste e il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020. 2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale, fatto salvo l'effettivo utile gia' previsto dalla regolazione tariffaria in materia di garanzia dei ricavi delle imprese di stoccaggio e quanto eventualmente stabilito dall'Autorita' relativamente all'ampliamento dell'offerta dei servizi di flessibilita'. 3. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, ai fini dell'attribuzione della capacita' di stoccaggio a ciascun soggetto o gruppo societario, e' stabilito il limite massimo del 35% della capacita' complessiva offerta per l'anno contrattuale 2019-2020. 4. Qualora gli spazi complessivamente allocati per tutti i servizi di stoccaggio di cui al presente decreto risultino inferiori al volume medio di gas erogato nel periodo invernale dagli stoccaggi negli ultimi cinque anni, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, e sentita l'Autorita', puo' stabilire le modalita' per assicurare comunque una quota minima di riempimento degli stoccaggi di modulazione al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas. 5. Le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'Autorita'.