(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
                  Valutazione di impatto ambientale 
 
    1. Qualora il progetto di riutilizzo della  piattaforma  e  delle
strutture connesse in dismissione ricada nel  campo  di  applicazione
della disciplina di  valutazione  dell'impatto  ambientale  ai  sensi
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
ovvero qualora la piattaforma e le  infrastrutture  connesse  oggetto
del progetto di riutilizzo siano  state  oggetto  di  una  favorevole
valutazione di compatibilita' ambientale subordinata alla  previsione
che si procedesse al termine dell'esercizio alla  dismissione  ed  al
ripristino  dei  luoghi,  il  richiedente  presenta,   al   Ministero
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare,
contestualmente  all'istanza  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  delle
presenti  Linee  guida,  la   documentazione   necessaria   ai   fini
dell'espletamento delle procedure disciplinate al  Titolo  III  della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    2. Per progetti di riutilizzo per i  quali  non  e'  prevista  la
valutazione di impatto ambientale il progetto medesimo e'  sottoposto
ad una valutazione preliminare al  fine  di  individuare  l'eventuale
procedura ambientale da avviare ai sensi dell'art. 6,  comma  9,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.