Art. 10. Valutazione di impatto ambientale 1. Qualora il progetto di riutilizzo della piattaforma e delle strutture connesse in dismissione ricada nel campo di applicazione della disciplina di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero qualora la piattaforma e le infrastrutture connesse oggetto del progetto di riutilizzo siano state oggetto di una favorevole valutazione di compatibilita' ambientale subordinata alla previsione che si procedesse al termine dell'esercizio alla dismissione ed al ripristino dei luoghi, il richiedente presenta, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, contestualmente all'istanza di cui all'art. 8, comma 1, delle presenti Linee guida, la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento delle procedure disciplinate al Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Per progetti di riutilizzo per i quali non e' prevista la valutazione di impatto ambientale il progetto medesimo e' sottoposto ad una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura ambientale da avviare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.