(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
           Autorizzazione unica del progetto di riutilizzo 
 
    1.  L'autorizzazione  unica  del  progetto   di   riutilizzo   e'
rilasciata  dalla  amministrazione  competente  a   seguito   di   un
procedimento   unico,   svolto   nel   rispetto   dei   principi   di
semplificazione e con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti
della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
    2. Nell'ambito del procedimento unico  sono  acquisiti  i  pareri
delle  amministrazioni  interessate  e  l'esito  della  procedura  di
valutazione di impatto ambientale, laddove prevista, ovvero gli esiti
della valutazione  preliminare  di  cui  all'art.  10,  comma  2.  Le
amministrazioni che partecipano al procedimento unico di cui al comma
1  sono  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero
dei  beni  e  delle   attivita'   culturali,   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  il  Ministero  della  difesa,  il
Ministero  delle  politiche   agricole,   alimentari   e   forestali.
Partecipano inoltre il titolare della concessione  mineraria  e,  ove
previsto dalla normativa di settore, la regione, la provincia  ed  il
comune interessati. 
    3.   L'Amministrazione    competente,    prima    del    rilascio
dell'autorizzazione unica, verifica l'esistenza di tutte le  garanzie
economiche di cui all'art. 8. 
    4. Il richiedente, ottenuta l'autorizzazione unica al  riutilizzo
di una piattaforma o  infrastruttura  connessa  in  dismissione  deve
richiedere nel termine stabilito nella stessa Autorizzazione unica la
concessione demaniale marittima per l'occupazione e  l'uso  dell'area
interessata per le finalita' oggetto dell'autorizzazione. 
    5. Qualora nell'ambito del procedimento sia acquisito uno o  piu'
atti  di  dissenso  considerati  non  superabili,   l'amministrazione
competente adotta  la  determinazione  di  conclusione  negativa  del
procedimento che costituisce il rigetto della domanda e  produce  gli
effetti della comunicazione di cui  all'art.  10-bis  della  legge  7
agosto 1990, n.  241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.
L'amministrazione competente  trasmette  alle  altre  amministrazioni
coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui  al
suddetto  articolo.  Dell'eventuale  mancato  accoglimento  di   tali
osservazioni  e'  data  ragione  nell'ulteriore   determinazione   di
conclusione del procedimento. 
    6. Eventuali dissensi diversi da quelli del comma precedente sono
gestiti dall'Amministrazione competente nei termini e nelle modalita'
previste dagli articoli 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della  legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni