Art. 11. Autorizzazione unica del progetto di riutilizzo 1. L'autorizzazione unica del progetto di riutilizzo e' rilasciata dalla amministrazione competente a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. e successive modifiche ed integrazioni. 2. Nell'ambito del procedimento unico sono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate e l'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista, ovvero gli esiti della valutazione preliminare di cui all'art. 10, comma 2. Le amministrazioni che partecipano al procedimento unico di cui al comma 1 sono il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Partecipano inoltre il titolare della concessione mineraria e, ove previsto dalla normativa di settore, la regione, la provincia ed il comune interessati. 3. L'Amministrazione competente, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, verifica l'esistenza di tutte le garanzie economiche di cui all'art. 8. 4. Il richiedente, ottenuta l'autorizzazione unica al riutilizzo di una piattaforma o infrastruttura connessa in dismissione deve richiedere nel termine stabilito nella stessa Autorizzazione unica la concessione demaniale marittima per l'occupazione e l'uso dell'area interessata per le finalita' oggetto dell'autorizzazione. 5. Qualora nell'ambito del procedimento sia acquisito uno o piu' atti di dissenso considerati non superabili, l'amministrazione competente adotta la determinazione di conclusione negativa del procedimento che costituisce il rigetto della domanda e produce gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione competente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione del procedimento. 6. Eventuali dissensi diversi da quelli del comma precedente sono gestiti dall'Amministrazione competente nei termini e nelle modalita' previste dagli articoli 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni