Art. 12. Cessazione attivita' mineraria 1. La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiunto con la Capitaneria di porto e l'amministrazione competente, verifica l'avvenuta rimozione delle parti di piattaforma od infrastruttura connessa eventualmente prevista dal progetto di riutilizzo autorizzato secondo l'art. 11, e redige l'attestazione di cessazione dell'attivita' mineraria e del relativo bene minerario.