Art. 13. Progetto di rimozione 1. La societa' titolare della concessione presenta alla Sezione UNMIG competente per territorio, istanza per l'autorizzazione alla rimozione della piattaforma e delle infrastrutture connesse in dismissione allegando il progetto di rimozione in duplice copia entro dieci mesi: dalla pubblicazione dell'elenco delle piattaforme od infrastrutture connesse in dismissione che devono essere rimosse e non possono essere riutilizzate di cui all'art. 5, commi 3 e 4; dal termine di cui all'art. 8, comma 1, in assenza di istanze per il riutilizzo; dalla notifica della determinazione di conclusione del procedimento di cui all'art. 11, comma 5; 2. Il progetto di rimozione di una piattaforma e delle infrastrutture connesse in dismissione e' predisposto dalla societa' titolare della concessione secondo le indicazioni ed i contenuti di cui all'allegato 2 delle presenti Linee guida. 3. La Sezione UNMIG trasmette copia del progetto di rimozione alla Capitaneria di porto competente per un parere relativo al rispetto degli obblighi legati al provvedimento di concessione demaniale della piattaforma od infrastruttura connessa.