(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
          Valutazione ambientale del progetto di rimozione 
 
    1.  I  progetti  di   rimozione   delle   piattaforme   e   delle
infrastrutture connesse sono soggetti ad una valutazione  ambientale,
secondo le modalita' e le procedure esplicitate nei commi da  2  a  4
del presente articolo. 
    2.  Il  progetto  di  rimozione   della   piattaforma   e   delle
infrastrutture  connesse  in  dismissione,  predisposto   secondo   i
contenuti di cui  all'allegato  3  delle  presenti  Linee  guida,  e'
trasmesso dalla societa' titolare al Ministero dell'ambiente e  della
tutela del  territorio  e  del  mare  unitamente  alla  richiesta  di
valutazione preliminare di cui  all'art.  6,  comma  9,  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  corredata   dagli   elementi
informativi di cui al decreto direttoriale n. 239 del 3  agosto  2017
della Direzione generale  per  le  valutazioni  e  le  autorizzazioni
ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare recante «Contenuti della modulistica  necessaria  ai  fini
della presentazione delle liste di controllo di cui all'art. 6, comma
9, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato
dall'art. 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104», al  fine
di verificare la necessita' di sottoporre il progetto alle  procedure
di verifica di assoggettabilita' a VIA ovvero di procedura di VIA,  a
norma degli articoli 19, 23 e 25 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, ovvero a nessuna procedura. 
    3. Qualora il progetto di  rimozione  sia  oggetto  di  specifica
prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione  dell'impatto
ambientale  relativo  all'opera  in  dismissione,  la  documentazione
acquisita e le valutazioni effettuate dal Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare ai sensi del precedente  comma
1 sono considerate anche al fine della verifica di ottemperanza della
prescrizione medesima, ai sensi dell'art. 28 del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152. 
    4. Qualora il progetto di  rimozione  sia  oggetto  di  specifica
prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione  dell'impatto
ambientale relativo all'opera in dismissione e sia stato gia' oggetto
di una positiva verifica  di  ottemperanza  da  parte  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   gli
adempimenti di cui al comma 2 sono espletati dalla societa'  titolare
solo qualora il progetto di dismissione risulti  difforme  da  quello
gia' esaminato e valutato dal Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare nell'ambito della verifica di  ottemperanza
della prescrizione.  Nel  caso  in  cui  non  siano  state  apportate
modifiche, sei mesi prima dell'avvio dei lavori la societa'  titolare
fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare  un'attestazione  circa  la  rispondenza  del  progetto  di
dismissione presentato ai sensi dell'art.  13  delle  presenti  Linee
guida a quello gia' oggetto  di  positiva  verifica  di  ottemperanza
della relativa prescrizione. 
    5. Se la procedura di valutazione di impatto ambientale  relativa
agli  interventi  ricompresi  nella   concessione   di   coltivazione
nell'ambito della quale e' previsto il progetto di rimozione  di  cui
al comma 1, risulta essere stata svolta  ai  sensi  della  previgente
legislazione in  materia,  che  non  prevedeva  il  concerto  con  il
Ministero dei beni  e  delle  attivita'  culturali,  il  progetto  di
rimozione di cui al comma 3 e' presentato allo  stesso  Ministero  ai
fini della relativa possibilita' di presentare osservazioni in merito
ai profili di competenza all'Autorita'  competente  in  sede  statale
prima delle relative determinazioni.