Art. 14. Valutazione ambientale del progetto di rimozione 1. I progetti di rimozione delle piattaforme e delle infrastrutture connesse sono soggetti ad una valutazione ambientale, secondo le modalita' e le procedure esplicitate nei commi da 2 a 4 del presente articolo. 2. Il progetto di rimozione della piattaforma e delle infrastrutture connesse in dismissione, predisposto secondo i contenuti di cui all'allegato 3 delle presenti Linee guida, e' trasmesso dalla societa' titolare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare unitamente alla richiesta di valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, corredata dagli elementi informativi di cui al decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante «Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104», al fine di verificare la necessita' di sottoporre il progetto alle procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA ovvero di procedura di VIA, a norma degli articoli 19, 23 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a nessuna procedura. 3. Qualora il progetto di rimozione sia oggetto di specifica prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale relativo all'opera in dismissione, la documentazione acquisita e le valutazioni effettuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del precedente comma 1 sono considerate anche al fine della verifica di ottemperanza della prescrizione medesima, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. Qualora il progetto di rimozione sia oggetto di specifica prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale relativo all'opera in dismissione e sia stato gia' oggetto di una positiva verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli adempimenti di cui al comma 2 sono espletati dalla societa' titolare solo qualora il progetto di dismissione risulti difforme da quello gia' esaminato e valutato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito della verifica di ottemperanza della prescrizione. Nel caso in cui non siano state apportate modifiche, sei mesi prima dell'avvio dei lavori la societa' titolare fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un'attestazione circa la rispondenza del progetto di dismissione presentato ai sensi dell'art. 13 delle presenti Linee guida a quello gia' oggetto di positiva verifica di ottemperanza della relativa prescrizione. 5. Se la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa agli interventi ricompresi nella concessione di coltivazione nell'ambito della quale e' previsto il progetto di rimozione di cui al comma 1, risulta essere stata svolta ai sensi della previgente legislazione in materia, che non prevedeva il concerto con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali, il progetto di rimozione di cui al comma 3 e' presentato allo stesso Ministero ai fini della relativa possibilita' di presentare osservazioni in merito ai profili di competenza all'Autorita' competente in sede statale prima delle relative determinazioni.