Art. 15. Relazione sui grandi rischi 1. Il titolare della concessione redige la Relazione sui grandi rischi modificata per le operazioni di rimozione della piattaforma in dismissione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145. La relazione deve essere presentata al Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare ed alla Sezione UNMIG competente per territorio per la valutazione e accettazione. 2. I lavori di rimozione non possono iniziare prima dell'accettazione da parte del Comitato della relazione sui grandi rischi di cui al comma 1.