Art. 16. Autorizzazione del progetto di rimozione 1. L'autorizzazione alla rimozione di una piattaforma o infrastruttura connessa in dismissione e' rilasciata dalla Sezione UNMIG competente, acquisito il parere della Capitaneria di porto, e comprende il previsto provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o di VIA, ovvero le eventuali indicazioni in esito alla valutazione preliminare di cui al precedente art. 14, comma 2, e le prescrizioni inserite nel parere della Capitaneria di porto e nel provvedimento di accettazione della relazione sui grandi rischi. 2. Qualora il progetto di rimozione non venga assoggettato a valutazione di impatto ambientale non ricorrendone le condizioni ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Sezione UNMIG competente, prima del rilascio dell'autorizzazione alla rimozione, acquisisce anche il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, o del competente ufficio della Regione Siciliana, relativamente alla tutela del patrimonio culturale subacqueo e agli altri ambiti di competenza con riguardo alle infrastrutture connesse. 3. La Sezione UNMIG competente verifica l'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della societa' richiedente per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attivita' di rimozione, commisurati a quelli derivanti dal piu' grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.