(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
              Autorizzazione del progetto di rimozione 
 
    1.  L'autorizzazione  alla  rimozione  di   una   piattaforma   o
infrastruttura connessa in dismissione e'  rilasciata  dalla  Sezione
UNMIG competente, acquisito il parere della Capitaneria di  porto,  e
comprende il previsto provvedimento di verifica di  assoggettabilita'
a VIA o di  VIA,  ovvero  le  eventuali  indicazioni  in  esito  alla
valutazione preliminare di cui al precedente art. 14, comma 2,  e  le
prescrizioni inserite nel parere della Capitaneria  di  porto  e  nel
provvedimento di accettazione della relazione sui grandi rischi. 
    2. Qualora il progetto di  rimozione  non  venga  assoggettato  a
valutazione di impatto ambientale non ricorrendone le  condizioni  ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Sezione UNMIG
competente, prima del rilascio  dell'autorizzazione  alla  rimozione,
acquisisce anche il parere della  Soprintendenza  archeologia,  belle
arti e paesaggio competente del Ministero dei beni e delle  attivita'
culturali,  o  del  competente  ufficio  della   Regione   Siciliana,
relativamente alla tutela del patrimonio culturale subacqueo  e  agli
altri ambiti di competenza con riguardo alle infrastrutture connesse. 
    3. La Sezione UNMIG competente verifica l'esistenza di  tutte  le
garanzie economiche da parte della societa' richiedente per coprire i
costi di un eventuale incidente durante le  attivita'  di  rimozione,
commisurati a quelli derivanti dal piu' grave incidente  nei  diversi
scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.