(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
                          Relazione finale 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi  dell'art.
16 trasmette alla Sezione UNMIG  competente  ed  all'Agenzia  per  la
Protezione dell'Ambiente territorialmente  competente  una  relazione
trimestrale durante l'esecuzione  dei  lavori  di  rimozione  ed  una
relazione finale nel termine di sei mesi dagli stessi comprensiva dei
risultati dei monitoraggi effettuati in attuazione  del  progetto  di
monitoraggio ambientale predisposto ai sensi dell'allegato  2,  punto
1, lettera h e dell'allegato 3, punto 6. 
    2. Per lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio il titolare
puo' avvalersi, tramite apposti accordi,  del  supporto  del  Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132. 
    3. Al termine dei lavori di dismissione e' fatto obbligo, laddove
necessario, sulla base degli esiti dei monitoraggi ambientali di  cui
al comma 1, procedere al ripristino ambientale dello stato dei luoghi
interessati  dai  lavori  di  rimozione  della  piattaforma  e  delle
infrastrutture connesse.