Art. 17. Relazione finale 1. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 16 trasmette alla Sezione UNMIG competente ed all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente una relazione trimestrale durante l'esecuzione dei lavori di rimozione ed una relazione finale nel termine di sei mesi dagli stessi comprensiva dei risultati dei monitoraggi effettuati in attuazione del progetto di monitoraggio ambientale predisposto ai sensi dell'allegato 2, punto 1, lettera h e dell'allegato 3, punto 6. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio il titolare puo' avvalersi, tramite apposti accordi, del supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132. 3. Al termine dei lavori di dismissione e' fatto obbligo, laddove necessario, sulla base degli esiti dei monitoraggi ambientali di cui al comma 1, procedere al ripristino ambientale dello stato dei luoghi interessati dai lavori di rimozione della piattaforma e delle infrastrutture connesse.