(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
                             Ripristino 
 
    1. La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiunto  con
la Capitaneria di  porto  competente,  verifica  la  rimozione  della
piattaforma e delle infrastrutture in dismissione cosi' come prevista
dal progetto di rimozione autorizzato secondo l'art. 16,  accerta  la
messa in sicurezza  di  tutta  l'area,  e  redige  l'attestazione  di
cessazione dell'attivita' mineraria.