Art. 18. Ripristino 1. La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiunto con la Capitaneria di porto competente, verifica la rimozione della piattaforma e delle infrastrutture in dismissione cosi' come prevista dal progetto di rimozione autorizzato secondo l'art. 16, accerta la messa in sicurezza di tutta l'area, e redige l'attestazione di cessazione dell'attivita' mineraria.