(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                    Chiusura mineraria dei pozzi 
 
    1. Un pozzo sterile, o esaurito o comunque  non  utilizzabile,  o
non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in  quantita'
commerciale, deve essere chiuso secondo  la  procedura  prevista  dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio  1979,  n.  886,  e
dalle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico. 
    2. Nell'ambito delle operazioni di chiusura mineraria di  cui  al
comma precedente la colonna di rivestimento, le colonne intermedie  e
la colonna di produzione devono essere rimosse al di sotto del  fondo
marino mediante taglio e recupero. 
    3. L'abbandono delle piattaforme e delle infrastrutture  connesse
e' vietato. 
    4. In deroga  al  comma  3,  puo'  essere  autorizzato  da  parte
dell'amministrazione competente  un  riutilizzo  alternativo,  quando
siano accertati i requisiti e le garanzie di cui all'art. 8, comma  2
e all'art. 11, commi 4,  5  e  6,  o  una  rimozione  parziale  delle
piattaforme o delle infrastrutture connesse.