Art. 4. Chiusura mineraria dei pozzi 1. Un pozzo sterile, o esaurito o comunque non utilizzabile, o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantita' commerciale, deve essere chiuso secondo la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e dalle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico. 2. Nell'ambito delle operazioni di chiusura mineraria di cui al comma precedente la colonna di rivestimento, le colonne intermedie e la colonna di produzione devono essere rimosse al di sotto del fondo marino mediante taglio e recupero. 3. L'abbandono delle piattaforme e delle infrastrutture connesse e' vietato. 4. In deroga al comma 3, puo' essere autorizzato da parte dell'amministrazione competente un riutilizzo alternativo, quando siano accertati i requisiti e le garanzie di cui all'art. 8, comma 2 e all'art. 11, commi 4, 5 e 6, o una rimozione parziale delle piattaforme o delle infrastrutture connesse.