Art. 5. Elenco delle piattaforme in dismissione e suo aggiornamento 1. Le societa' titolari di concessioni minerarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dello sviluppo economico DGS-UNMIG, alla Sezione UNMIG competente e alla DGSAIE l'elenco delle piattaforme i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura mineraria e che non intendono utilizzare ulteriormente per attivita' minerarie, comunicando il periodo durante il quale saranno svolti i lavori di chiusura mineraria ed allegando una relazione tecnica descrittiva di cui all'art. 6 sullo stato degli impianti con allegati fotografie, planimetrie e prospetti, dichiarando lo stato di sicurezza degli impianti fino alla chiusura. 2. La DGS-UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, previo parere tecnico rilasciato dalla Sezione UNMIG competente, valuta se nell'elenco di cui al comma 1 sono inserite piattaforme e infrastrutture connesse delle quali le condizioni strutturali e degli impianti possano consentire il riutilizzo. 3. La DGS-UNMIG, acquisiti i pareri dei competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali per gli aspetti di competenza, pubblica sul BUIG e sul proprio sito web, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria che devono essere rimosse secondo le procedure previste dalle presenti linee guida. 4. Nell'elenco di cui al comma precedente, sono altresi' indicate, ferme le valutazioni di competenza dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, le piattaforme e le infrastrutture connesse che, a seguito della verifica di cui al comma 2, possono essere riutilizzate. 5. I pareri di cui al comma 3 devono essere resi alla DGS-UNMIG entro quarantacinque giorni dalla richiesta, trascorsi i quali gli stessi si intendono acquisiti.