(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
     Elenco delle piattaforme in dismissione e suo aggiornamento 
 
    1. Le societa' titolari di concessioni minerarie comunicano entro
il 31 marzo di  ogni  anno  al  Ministero  dello  sviluppo  economico
DGS-UNMIG, alla Sezione UNMIG competente e alla DGSAIE l'elenco delle
piattaforme  i  cui  pozzi  sono  stati  autorizzati  alla   chiusura
mineraria e che non intendono utilizzare ulteriormente per  attivita'
minerarie, comunicando il periodo durante il quale saranno  svolti  i
lavori di chiusura  mineraria  ed  allegando  una  relazione  tecnica
descrittiva di cui all'art. 6 sullo stato degli impianti con allegati
fotografie,  planimetrie  e  prospetti,  dichiarando  lo   stato   di
sicurezza degli impianti fino alla chiusura. 
    2. La DGS-UNMIG del Ministero dello  sviluppo  economico,  previo
parere tecnico rilasciato dalla Sezione UNMIG competente,  valuta  se
nell'elenco  di  cui  al  comma  1  sono   inserite   piattaforme   e
infrastrutture connesse delle quali le condizioni strutturali e degli
impianti possano consentire il riutilizzo. 
    3. La DGS-UNMIG, acquisiti i pareri  dei  competenti  uffici  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali per gli aspetti di
competenza, pubblica sul BUIG e sul proprio sito  web,  entro  il  30
giugno di ogni anno,  l'elenco  delle  piattaforme  e  infrastrutture
connesse in dismissione mineraria che devono essere  rimosse  secondo
le procedure previste dalle presenti linee guida. 
    4.  Nell'elenco  di  cui  al  comma  precedente,  sono   altresi'
indicate,  ferme  le  valutazioni   di   competenza   dei   Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali, le piattaforme  e  le
infrastrutture connesse che, a seguito della verifica di cui al comma
2, possono essere riutilizzate. 
    5. I pareri di cui al comma 3 devono essere resi  alla  DGS-UNMIG
entro quarantacinque giorni dalla richiesta, trascorsi  i  quali  gli
stessi si intendono acquisiti.