Art. 8. Riutilizzo di una piattaforma e infrastrutture connesse per scopi diversi dall'attivita' mineraria 1. Le societa' o enti interessati al riutilizzo di una piattaforma e/o infrastruttura connessa in dismissione mineraria di cui all'elenco dell'art. 5, comma 4, presentano entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3 del medesimo articolo, al Ministero dello sviluppo economico-DGSAIE, al Ministero dello sviluppo economico-DGS-UNMIG, alla Capitaneria di porto, all'Amministrazione competente e ove previsto agli enti territoriali interessati, una istanza completa del progetto di riutilizzo predisposto con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilita' tecnico economica come definito dall'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'istanza e' pubblicata sul BUIG, del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza medesima. 2. Possono presentare le istanze di cui al comma 1, le societa' o gli enti che dispongano di requisiti di ordine generale, capacita' tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa adeguati alla esecuzione e realizzazione dei progetti presentati. I richiedenti devono possedere nell'Unione europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attivita' previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di conferimento, a costituirle. Dall'oggetto sociale deve risultare che le attivita' del soggetto richiedente comprendono le attivita' previste nel progetto di riutilizzo. 3. L'istanza di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una dichiarazione in cui il soggetto proponente si impegna a presentare, prima dell'autorizzazione unica alla esecuzione del progetto di riutilizzo, una fidejussione bancaria o assicurativa commisurata al valore delle opere di rimozione post riutilizzo ovvero delle nuove installazioni/strutture, della piattaforma e infrastrutture connesse, e degli interventi di recupero ambientale, nonche' garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente, commisurati a quelli derivanti dal piu' grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi. 4. Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, il richiedente fornisce: se il richiedente ha sede in Italia, i documenti di cui all'allegato 1, punto 1; se il richiedente ha sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in altro Stato, i documenti di cui all'allegato 1, punto 2. 5. Ai fini della valutazione della capacita' economica e finanziaria, il richiedente presenta la documentazione di cui all'allegato 1, punto 3. 6. Ai fini della valutazione della capacita' tecnica e organizzativa il richiedente presenta la documentazione di cui all'allegato 1, punto 4. 7. Ai fini della valutazione della capacita' tecnica ed organizzativa relativa alla salute, alla sicurezza, all'ambiente e alla gestione dei rischi, il richiedente presenta la documentazione di cui all'allegato 1, punto 5. 8. Le istanze presentate, corredate dal progetto di riutilizzo come definito al comma 1 del presente articolo, sono valutate dalle Amministrazioni competenti, anche al fine della comparazione di tutti i progetti riferiti alla medesima piattaforma, sulla base dei seguenti criteri: a. Innovazione industriale e/o scientifica e/o energetica promossa dal progetto; b. Impatto socio-economico generale (su scala nazionale e regionale) e specifico per i territori vicini (concorrenza) alle strutture da riutilizzare e sue ricadute; c. Sostenibilita' economica del progetto; d. Sinergia tecnologica attuabile tra le funzionalita' proposte nel nuovo progetto e la struttura esistente; e. Sostenibilita' ambientale del progetto, comprensiva della valutazione degli aspetti concernenti il patrimonio culturale ed il paesaggio e di eventuali effetti cumulativi con altre strutture esistenti; f. Piano di manutenzione delle strutture; g. Completezza e razionalita' del progetto proposto; h. Tempi programmati per l'esecuzione del progetto; i. Modalita' di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonche' alla dismissione e al ripristino dello stato dei luoghi; j. Eventuali accordi di programma con Amministrazioni centrali o locali.