Art. 7 
 
                  Modifiche ai decreti ministeriali 
                     23 marzo e 28 dicembre 2018 
 
  1. All'art. 3, comma 8, del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 23 marzo 2018, sono apportate  le  seguenti  modifiche:
sono eliminate le parole  «presenti  nelle  banche  dati  diverse  da
quelle disponibili presso l'anagrafe tributaria o le agenzie fiscali»
e sono aggiunte le seguenti «diverse da quelle  fiscali,  di  seguito
individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia
delle entrate,  versamenti  effettuati,  atti  registrati,  studi  di
settore,  rimborsi,  comunicazioni  dei  prospetti  di   liquidazione
trimestrali dell'IVA, crediti  IVA  e  agevolazioni  utilizzabili  in
compensazione,  dichiarazioni   di   condono   e   comunicazioni   di
concordato,  informazioni  sullo  stato  di   iscrizione   al   VIES,
comunicazioni  inviate  all'Agenzia  delle   entrate,   comunicazioni
inviate dall'Agenzia delle entrate». 
  2. All'art. 3, comma 9, del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 28 dicembre 2018, sono apportate le seguenti modifiche:
sono eliminate le parole  «presenti  nelle  banche  dati  diverse  da
quelle disponibili presso l'anagrafe tributaria o le agenzie fiscali»
e sono aggiunte le seguenti «diverse da quelle  fiscali,  di  seguito
individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia
delle entrate,  versamenti  effettuati,  atti  registrati,  studi  di
settore,  rimborsi,  comunicazioni  dei  prospetti  di   liquidazione
trimestrali dell'IVA, crediti  IVA  e  agevolazioni  utilizzabili  in
compensazione,  dichiarazioni   di   condono   e   comunicazioni   di
concordato,  informazioni  sullo  stato  di   iscrizione   al   VIES,
comunicazioni  inviate  all'Agenzia  delle   entrate,   comunicazioni
inviate dall'Agenzia delle entrate».