Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione 1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 30 giugno 2019, a concedere la garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione di Banca Carige in conformita' di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro. 2. La garanzia e' concessa in conformita' ai paragrafi da 56 a 62 della Comunicazione sul settore bancario. 3. Nel presente Capo I per Autorita' competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalita' e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'art. 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio): «Art. 18 (Sostegno finanziario pubblico straordinario). - 1. Ai fini dell'art. 17, comma 2, lettera f), una banca non e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto nei casi in cui, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario viene concesso: a) in una delle seguenti forme: i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidita' forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate; ii) una garanzia dello Stato sulle passivita' di nuova emissione; iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto questa non versa in una delle situazioni di cui all'art. 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), ne' ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II; b) nonche' a condizione che il sostegno finanziario pubblico straordinario: i) sia erogato previa approvazione ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato e, nei casi di cui alla lettera a), punti i) e ii), sia riservato a banche con patrimonio netto positivo; ii) sia adottato su base cautelativa e temporanea, in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia; e iii) non venga utilizzato per coprire perdite ha registrato o verosimilmente registrera' nel prossimo futuro. 2. Nel caso di cui alla lettera a), punto iii), la sottoscrizione e' effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea, o del Meccanismo di Vigilanza Unico, o nell'ambito delle verifiche della qualita' degli attivi o di analoghi esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE o da autorita' nazionali.». - Si riporta il testo vigente del paragrafo 4 dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 (REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010): «Art. 18 (Procedura di risoluzione). - 1. - 3. (Omissis). 4. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'entita' e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o piu' delle situazioni seguenti: a) l'entita' viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violera', i requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte della BCE, compreso il fatto - ma non solo - che ha subito o rischia di subire perdite tali da privarla dell'intero patrimonio o di un importo significativo dell'intero patrimonio; b) le attivita' dell'entita' sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro saranno, inferiori alle passivita'; c) l'entita' non e', o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sara', in grado di pagare i propri debiti o altre passivita' in scadenza; d) l'entita' necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilita' finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti: i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidita' forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate; ii) una garanzia dello Stato sulle passivita' di nuova emissione; o iii) un'iniezione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all'entita', qualora nel momento in cui viene concesso il sostegno pubblico non si verifichino ne' le circostanze di cui al presente paragrafo, lettere a), b) e c), ne' le circostanze di cui all'art. 21, paragrafo 1. In ciascuno dei casi di cui al primo comma, lettera d), punti i), ii) e iii), le misure di garanzia o misure equivalenti ivi contemplate sono limitate alle entita' solventi e sono subordinate all'approvazione finale nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione. Dette misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione e non sono utilizzate per compensare le perdite che l'entita' ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro. Le misure di sostegno di cui al primo comma, lettera d), punto iii), sono limitate alle iniezioni necessarie per far fronte alle carenze di capitale stabilite nelle prove di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM, nelle verifiche della qualita' delle attivita' o in esercizi analoghi condotti dalla BCE, dall'ABE o da autorita' nazionali, se del caso, confermate dall'autorita' competente. Se presenta una proposta legislativa a norma dell'art. 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che modifica analogamente il presente regolamento. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del paragrafo 47 e dei paragrafi da 56 a 62 della Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore bancario»): «1. - 46. (Omissis). 47. Onde limitare l'aiuto al minimo necessario, il deflusso di fondi dovrebbe essere impedito nella fase piu' iniziale possibile. Di conseguenza, a partire dal momento in cui il fabbisogno di capitale e' noto o avrebbe dovuto essere noto alla banca, la Commissione ritiene che la banca dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per conservare i fondi. In particolare, a partire da tale momento, gli enti creditizi che abbiano individuato, o avrebbero dovuto individuare, un fabbisogno di capitale: a) non devono versare dividendi su azioni o cedole su strumenti di capitale ibridi (o altri strumenti per i quali il pagamento di cedole e' discrezionale); b) non devono riacquistare le proprie azioni o esercitare un'opzione call su strumenti ibridi di capitale per l'intera durata del periodo di ristrutturazione senza previa approvazione da parte della Commissione; c) non devono riacquistare strumenti di capitale ibridi, salvo se una tale misura, eventualmente in combinazione con altre, consente all'ente creditizio di assorbire completamente la propria carenza di capitale e avviene a livelli sufficientemente vicini agli attuali livelli di mercato e supera di oltre il 10 % superiore al prezzo di mercato; qualsiasi riacquisto e' subordinato all'approvazione previa da parte della Commissione; d) non devono eseguire alcuna operazione di gestione del capitale senza previa approvazione da parte della Commissione; e) non devono applicare pratiche commerciali aggressive; f) non devono acquisire partecipazioni in alcuna impresa, sia che si tratti di un trasferimento di attivi che di azioni. Tale obbligo non riguarda: i) le acquisizioni effettuate nel corso delle attivita' bancarie ordinarie nella gestione di crediti esistenti nei confronti di imprese in difficolta'; ii) le acquisizioni di partecipazioni in imprese a condizione che il prezzo di acquisto corrisposto sia inferiore allo 0,01 % dell'entita' dell'ultimo stato patrimoniale dell'ente creditizio in quel determinato momento e che i prezzi d'acquisto cumulativi pagati per tutte queste acquisizioni da quel momento fino alla fine del periodo di ristrutturazione siano inferiori allo 0,025 % dell'entita' del suo ultimo stato patrimoniale disponibile in tale momento; iii) le acquisizioni di un'attivita' economica, previa approvazione della Commissione, se essa e', in circostanze eccezionali, necessaria per ripristinare la stabilita' finanziaria o garantire una concorrenza efficace; g) devono astenersi da qualsiasi pubblicita' che faccia riferimento al sostegno statale e da qualsiasi strategia commerciale aggressiva che non avrebbe luogo senza il sostegno dello Stato membro. 48. - 55. (Omissis). 56. Il sostegno alla liquidita' e le garanzie sulle passivita' stabilizzano temporaneamente il lato passivo dello stato patrimoniale delle banche. Pertanto, contrariamente alle misure di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attivita' deteriorate che, in linea di principio, devono essere precedute dalla notifica di un piano di ristrutturazione da parte dello Stato membro in questione e dalla relativa approvazione da parte della Commissione prima di poter essere concesse, la Commissione puo' accettare che gli Stati membri notifichino la concessione di garanzie e di sostegno alla liquidita' dopo l'approvazione su base temporanea come aiuti al salvataggio prima dell'approvazione di un piano di ristrutturazione. 57. Le misure di garanzie e di sostegno alla liquidita' possono essere notificate individualmente alla Commissione. Inoltre, la Commissione puo' autorizzare anche regimi che prevedono misure di liquidita' per un periodo massimo di sei mesi. 58. Tali regimi devono essere limitati alle banche che non presentano alcuna carenza di capitale. Qualora una banca con una carenza di capitale abbia un urgente bisogno di liquidita', e' richiesta una notifica individuale alla Commissione. In tali circostanze, la Commissione applichera' la procedura di cui ai punti da 32 a 34, mutatis mutandis, anche per quanto riguarda l'obbligo di un piano di ristrutturazione o di liquidazione, a meno che l'aiuto sia rimborsato entro un termine di due mesi. 59. Per poter essere autorizzati dalla Commissione, le garanzie e il sostegno alla liquidita' devono soddisfare i seguenti requisiti: a) le garanzie possono essere concesse solo per le nuove emissioni di debito di primo rango (senior) degli enti creditizi (il debito subordinato e' escluso); b) le garanzie possono essere concesse soltanto sugli strumenti di debito con scadenze da tre mesi a cinque anni (o un massimo di sette anni in caso di obbligazioni garantite). Le garanzie con scadenza superiore a tre anni, tranne nei casi debitamente giustificati, devono essere limitate a un terzo delle garanzie in essere concesse alla singola banca; c) il livello minimo di remunerazione delle garanzie statali deve essere in linea con la formula di cui alla comunicazione di proroga del 2011; d) si deve presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione entro due mesi per ciascun ente creditizio al quale siano state concesse garanzie su nuove passivita' o su passivita' rinnovate e per il quale, al momento della concessione della nuova garanzia, l'importo totale delle passivita' garantite (incluse le garanzie concesse prima della data di tale decisione) sia superiore sia al 5 % delle passivita' totali che a un importo totale di 500 milioni di EUR; e) per ciascun ente creditizio per il quale e' necessario attivare la garanzia si deve presentare un piano di liquidazione o di ristrutturazione individuale entro due mesi dalla data in cui la garanzia e' stata attivata; f) i beneficiari di garanzie e di sostegno alla liquidita' devono astenersi da qualsiasi pubblicita' che faccia riferimento al sostegno statale e da qualsiasi strategia commerciale aggressiva che non avrebbe luogo senza il sostegno dello Stato membro. 60. Per i regimi di garanzia e di sostegno alla liquidita', devono essere soddisfatti i seguenti criteri aggiuntivi: a) il regime deve essere limitato alle banche che non presentano una carenza di capitale quale certificata dalle competenti autorita' di vigilanza ai sensi del punto 28; b) le garanzie con scadenza superiore a tre anni devono essere limitate a un terzo delle garanzie totali concesse alle singole banche; c) gli Stati membri devono riferire alla Commissione con frequenza trimestrale sui seguenti aspetti: i) il funzionamento del regime, ii) le emissioni di debito garantito e iii) le spese effettivamente addebitate; d) gli Stati membri devono integrare le proprie relazioni sull'applicazione del regime con le informazioni aggiornate disponibili sul costo dell'emissione di debito analogo non garantito (natura, volume, rating, valuta). 61. In casi eccezionali possono essere approvate anche garanzie a copertura di esposizioni della Banca europea per gli investimenti nei confronti delle banche al fine di ripristinare l'erogazione di prestiti all'economia reale in paesi con condizioni di prestito gravemente perturbate rispetto alla media dell'Unione. Nel valutare tali misure la Commissione esaminera' in particolare se esse non conferiscono un vantaggio indebito che potrebbe, ad esempio, servire a sviluppare altre attivita' commerciali di tali banche. Tali garanzie possono coprire solo un periodo massimo di sette anni. Se approvate dalla Commissione, dette garanzie non fanno scattare l'obbligo per la banca di presentare un piano di ristrutturazione. 62. Le normali attivita' delle banche centrali relative alla politica monetaria, come le operazioni di mercato aperto e le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti («standing facility»), non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Il sostegno destinato appositamente a un determinato ente creditizio (generalmente definito «sostegno di emergenza alla liquidita'») puo' costituire aiuto, a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: a) l'ente creditizio e' temporaneamente privo di liquidita', ma e' solvibile al momento della fornitura della liquidita', situazione che si verifica in circostanze eccezionali e non fa parte di un pacchetto di aiuti piu' ampio; b) il dispositivo e' interamente coperto da una garanzia, alla quale vengono applicati adeguati scarti di garanzia («haircut»), in funzione della sua qualita' e del suo valore di mercato; c) la banca centrale addebita al beneficiario un tasso di interesse di penalizzazione; d) la misura e' adottata su iniziativa della banca centrale e non e' coperta, in particolare, da alcuna controgaranzia dello Stato. (Omissis).». Il regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 ottobre 2013, n. L 287.