Art. 12 Intervento dello Stato 1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero») e' autorizzato a sottoscrivere, entro il 30 settembre 2019, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, azioni emesse da Banca Carige (di seguito l'«Emittente»), secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente Capo II. 2. Nel presente Capo II per Autorita' competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013.
Riferimenti normativi Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 180 del 2015 e' riportato nelle Note all'art. 1. Il testo del paragrafo 4 dell'art. 18 del citato regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 e' riportato nelle Note all'art. 1. Il riferimento al testo del regolamento (UE) del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013 e' riportato nelle Note all'art. 1.