Art. 12 
 
                       Intervento dello Stato 
 
  1. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una  grave  perturbazione
dell'economia  e  preservare  la  stabilita'  finanziaria,  ai  sensi
dell'art. 18 del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.  180  e
dell'art. 18, paragrafo  4,  lettera  d),  del  regolamento  (UE)  n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15  luglio  2014,
il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   (di   seguito   il
«Ministero») e' autorizzato a sottoscrivere, entro  il  30  settembre
2019, anche in deroga alle norme di  contabilita'  di  Stato,  azioni
emesse  da  Banca  Carige  (di  seguito  l'«Emittente»),  secondo  le
modalita' e alle condizioni stabilite dal presente Capo II. 
  2. Nel presente Capo II per  Autorita'  competente  si  intende  la
Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei
casi previsti dal regolamento (UE)  del  Consiglio  n.  1024  del  15
ottobre 2013. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n.
          180 del 2015 e' riportato nelle Note all'art. 1. 
              Il testo  del  paragrafo  4  dell'art.  18  del  citato
          regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del  15  luglio  2014  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1. 
              Il  riferimento  al  testo  del  regolamento  (UE)  del
          Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013  e'  riportato  nelle
          Note all'art. 1.