Art. 13 
 
               Programma di rafforzamento patrimoniale 
 
  1. Per poter chiedere l'intervento dello Stato ai  sensi  dell'art.
12 l'Emittente deve  aver  precedentemente  sottoposto  all'Autorita'
competente   un   programma   di   rafforzamento   patrimoniale   (il
«Programma»),  indicante  l'entita'  del   fabbisogno   di   capitale
necessario, le  misure  che  l'Emittente  intende  intraprendere  per
conseguire il rafforzamento, nonche' il termine per la  realizzazione
del Programma. 
  2. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire
l'obiettivo   di   rafforzamento   patrimoniale,   l'Emittente   puo'
presentare  la  richiesta  di  intervento  dello  Stato  secondo   la
procedura  stabilita  dall'art.  14.  Tale  richiesta   puo'   essere
presentata  dall'Emittente  gia'  ad  esito  della  valutazione   del
Programma da parte dell'Autorita' competente quando la  stessa  abbia
ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi
di  rafforzamento  patrimoniale,  ovvero  durante  l'attuazione   del
Programma  stesso,  se  questa  risulta  inidonea  ad  assicurare  il
conseguimento  degli  obiettivi  di  rafforzamento  patrimoniale.  In
connessione con la richiesta di intervento dello  Stato,  l'Autorita'
competente  informa  il  Ministero  delle  proprie  valutazioni   sul
Programma e sull'attuazione dello stesso.