Art. 17 Realizzazione dell'intervento 1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 15 da parte dell'Autorita' competente, il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea. 2. A seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato su proposta della Banca d'Italia, si dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dall'art. 20 e l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone altresi': a) l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche all'art. 2441 del codice civile e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente; b) il prezzo di sottoscrizione nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione, comprese le fasi successive; c) la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente. 4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformita' con l'Allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e (( prestiti indicati )) all'art. 20, comma 2. Il valore delle azioni e' calcolato da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14, comma 3, ed e' determinato in base all'andamento delle quotazioni dei trenta giorni di mercato antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 3 (( del presente articolo )); nel caso di sospensione della quotazione per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni e' il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi trenta giorni di mercato nei quali l'azione e' stata negoziata e quello determinato in base alla consistenza patrimoniale della societa', alle sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezionare in connessione con l'intervento dello Stato di cui al presente Capo. 5. (( I decreti indicati ai commi 2 e 3 )) sono adottati se: a) l'Emittente non versa in una delle situazioni di cui all'art. 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o di cui all'art. 18, paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014; b) salvo quanto previsto dal comma 8 per le azioni di risparmio, non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ne' quelli previsti dall'art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014; in caso contrario, si procede ai sensi dell'art. 20. 6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 si assumono non sussistenti quando non consti un accertamento in tal senso dell'Autorita' competente. 7. (( I decreti indicati ai commi 2 e 3 )) sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8. Alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto indicato nel comma 2, le azioni di risparmio emesse sono convertite in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio. 9. Il consiglio di amministrazione provvede ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si applica l'art. 2443, (( terzo comma )), del codice civile.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'art. 2441 del codice civile: «Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della societa', entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano gia' stati integralmente venduti. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e cio' sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una societa' di revisione legale. Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto di opzione puo' essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale. Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'art. 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. Non si considera escluso ne' limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le societa' e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa' e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare. Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo' essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della societa' o di societa' che la controllano o che sono da essa controllate.». - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: «Art. 17 (Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi). - 1. (Omissis). 2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni: a) risultano irregolarita' nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita' tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'; b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio; c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita'; d) essa non e' in grado di pagare i propri debiti alla scadenza; e) elementi oggettivi indicano che una o piu' delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro; f) e' prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18. (Omissis).». Il testo del paragrafo 4 dell'art. 18 del citato regolamento (UE) n. 806/2014 e' riportato nelle Note all'art. 1. Il Capo II del Titolo IV del citato decreto legislativo n. 180 del 2015, comprendente gli articoli da 27 a 31, e' il seguente: «Capo II Riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale Art. 27 (Presupposti). - 1. Le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato nell'art. 2 sono ridotti o convertiti, secondo quanto previsto dal presente Capo: a) indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dall'art. 20, comma 1, lettera a), anche in combinazione con l'intervento di uno o piu' soggetti terzi, incluso un sistema di garanzia dei depositanti; o b) in combinazione con un'azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione di cui all'art. 32 prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo caso, essa e' disposta immediatamente prima o contestualmente all'applicazione di tali misure.» «Art. 28 (Strumenti soggetti a riduzione o conversione). - 1. La riduzione o la conversione e' disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da una banca avente sede legale in Italia computabili nei fondi propri su base individuale, quando si realizzano per la banca i presupposti indicati nell'art. 20, comma 1, lettera a). 2. Quando i presupposti indicati nell'art. 20, comma 1, lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o la conversione e' disposta con riferimento a: a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata; b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all'art. 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata; se del gruppo fa parte una societa' avente sede legale in un altro Stato membro, la misura e' disposta in conformita' dell'art. 30. 3. La riduzione o la conversione e' disposta nell'ordine indicato dall'art. 52, comma 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettere b) e c). Si applica inoltre l'art. 52, commi 2, 3, 5 e 6.» «Art. 29 (Riduzione o conversione). - 1. La riduzione o la conversione e' disposta dalla Banca d'Italia. 2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e, anche ai fini della realizzazione di operazioni di capitalizzazione con l'intervento di soggetti terzi, 58. 3. L'importo della riduzione o della conversione e' determinato nella misura necessaria per coprire le perdite e assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, come quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Se la valutazione e' provvisoria e gli importi della riduzione o della conversione in essa indicati risultano superiori a quelli risultanti dalla valutazione definitiva, l'importo della riduzione o della conversione puo' essere ripristinato per la differenza. 4. Nei casi previsti dall'art. 28, comma 2, il valore delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale emessi da una societa' controllata e computabili nei fondi propri su base consolidata non puo' essere ridotto in misura maggiore o essere convertito a condizioni meno favorevoli per il suo titolare rispetto alla misura della riduzione di valore o alle condizioni di conversione degli strumenti dello stesso rango emessi dalla capogruppo o dalla societa' posta al vertice del gruppo soggetto a vigilanza consolidata e computabili nei fondi propri su base consolidata.» «Art. 30 (Cooperazione fra autorita'). - 1. La Banca d'Italia collabora con le autorita' degli altri Stati membri per l'adozione della decisione congiunta prevista dall'art. 62 della direttiva 2014/59/UE sulla sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione quando gli strumenti su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata e ricorre una delle seguenti circostanze: a) il gruppo bancario soggetto alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia comprende un soggetto di cui all'art. 2 con sede legale in un altro Stato membro; b) un soggetto di cui all'art. 2 avente sede legale in Italia e' sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro. 2. La Banca d'Italia attua senza ritardo le decisioni congiunte di riduzione del valore o di conversione degli strumenti di capitale nei confronti di societa' aventi sede in Italia. 3. Se non e' raggiunta una decisione congiunta, la Banca d'Italia assume le determinazioni di propria competenza circa la sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione in relazione a: a) gli strumenti computabili nei fondi propri su base individuale emessi da banche italiane, ancorche' soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro; b) gli strumenti computabili nei fondi propri su base consolidata emessi da soggetti di cui all'art. 2, lettere b) e c), aventi sede legale in uno Stato membro e inclusi nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia. 4. Nell'assumere le determinazioni di propria competenza, la Banca d'Italia tiene conto del potenziale impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti gli Stati membri in cui operano la banca o il gruppo interessati.» «Art. 31 (Ulteriori previsioni in caso di conversione). - 1. Ai titolari degli strumenti soggetti a conversione possono essere attribuite azioni computabili nel capitale primario di classe 1 emesse, oltre che dalla societa' nei cui confronti e' stata disposta la riduzione o la conversione, anche da altre componenti del gruppo, inclusa la societa' posta al vertice del gruppo. Se queste hanno sede legale in un altro Stato membro, l'attribuzione degli strumenti e' disposta previo accordo con l'autorita' di risoluzione dello Stato membro interessato. 2. Ai titolari degli strumenti soggetti a conversione non possono essere attribuiti strumenti di capitale primario di classe 1 che siano stati emessi dopo un apporto di fondi propri da parte dello Stato o di societa' controllate dallo Stato. 3. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione si applica l'art. 53.». - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art. 21 del citato regolamento (UE) n. 806/2014: «Art. 21 (Svalutazione e conversione degli strumenti di capitale). - 1. Il Comitato esercita il potere di svalutare e convertire i pertinenti strumenti di capitale deliberando a norma della procedura stabilita all'art. 18 in relazione alle entita' e ai gruppi di cui all'art. 7, paragrafo 2, e alle entita' e ai gruppi di cui all'art. 7, paragrafo 4, lettera b), e all'art. 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi, solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del secondo comma o di propria iniziativa, che una o piu' delle condizioni seguenti sono soddisfatte: a) e' stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 16 e 18 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione; b) l'entita' non e' piu' economicamente sostenibile se gli strumenti pertinenti di capitale non vengono svalutati o convertiti in azioni; c) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non e' piu' economicamente sostenibile; d) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello dell'impresa madre o su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non e' piu' economicamente sostenibile; e) l'entita' o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze enunciate all'art. 18, paragrafo 4, lettera d), punto iii). La valutazione delle condizioni di cui al primo comma, lettere a), c) e d), e' effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Anche il Comitato, riunito in sessione esecutiva, puo' effettuare tale valutazione. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 2443 del codice civile: «Art. 2443 (Delega agli amministratori). - Lo statuto puo' attribuire agli amministratori la facolta' di aumentare in una o piu' volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese. Tale facolta' puo' prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'art. 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi. La facolta' di cui al secondo periodo del precedente comma puo' essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'art. 2436. Se agli amministratori e' attribuita la facolta' di adottare le deliberazioni di cui all'art. 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto di cui all'art. 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter, il conferimento non puo' avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all'art. 2343-quater, terzo comma. Entro detto termine uno o piu' soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui all'art. 2444 la dichiarazione prevista all'art. 2343-quater, terzo comma, lettera d).».