Art. 17 
 
                    Realizzazione dell'intervento 
 
  1. A seguito della comunicazione ai sensi  dell'art.  15  da  parte
dell'Autorita' competente, il Piano e  le  sue  eventuali  successive
variazioni sono notificati alla Commissione europea. 
  2. A seguito della positiva  decisione  della  Commissione  europea
sulla  compatibilita'  dell'intervento  con   il   quadro   normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti  di  Stato  applicabile  alle
misure di ricapitalizzazione delle banche nel  contesto  della  crisi
finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato  su  proposta  della
Banca  d'Italia,  si   dispone   l'applicazione   delle   misure   di
ripartizione degli oneri  secondo  quanto  previsto  dall'art.  20  e
l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse. 
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
sentita la Banca d'Italia, si dispone altresi': 
    a)  l'aumento  del  capitale  dell'Emittente  a  servizio   della
sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero,  derogando  anche
all'art. 2441 del codice civile e  sempre  che  esso  non  sia  stato
deliberato dall'Emittente; 
    b) il  prezzo  di  sottoscrizione  nonche'  ogni  altro  elemento
necessario alla  gestione  della  sottoscrizione,  comprese  le  fasi
successive; 
    c) la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente. 
  4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su  richiesta
del Ministero e nel termine da esso indicato,  l'Emittente  trasmette
al Ministero e alla Banca d'Italia  l'indicazione  del  valore  delle
azioni necessario per calcolare, in conformita'  con  l'Allegato,  il
prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli  strumenti  e  ((
prestiti indicati )) all'art. 20, comma 2. Il valore delle azioni  e'
calcolato da un soggetto in possesso dei  requisiti  di  indipendenza
previsti  dall'art.  14,  comma  3,  ed  e'   determinato   in   base
all'andamento  delle  quotazioni  dei  trenta   giorni   di   mercato
antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla  data
di prevista emanazione del decreto di cui al comma 3 (( del  presente
articolo )); nel caso di sospensione  della  quotazione  per  periodi
complessivamente  superiori  a  quindici  giorni   nel   periodo   di
riferimento, il valore delle azioni e' il minore  tra  il  prezzo  di
riferimento medio degli ultimi trenta giorni  di  mercato  nei  quali
l'azione e'  stata  negoziata  e  quello  determinato  in  base  alla
consistenza  patrimoniale  della  societa',  alle   sue   prospettive
reddituali, all'andamento del rapporto tra valore di mercato e valore
contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite  connesse
a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di  cessione
di attivi, da perfezionare  in  connessione  con  l'intervento  dello
Stato di cui al presente Capo. 
  5. (( I decreti indicati ai commi 2 e 3 )) sono adottati se: 
    a) l'Emittente non versa in una delle situazioni di cui  all'art.
17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto legislativo  16
novembre 2015, n. 180, o di cui all'art. 18, paragrafo 4, lettere a),
b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014; 
    b) salvo quanto previsto dal comma 8 per le azioni di  risparmio,
non ricorrono i presupposti per la  riduzione  o  la  conversione  ai
sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo  16  novembre
2015, n. 180, ne' quelli previsti  dall'art.  21,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 806/2014; in caso contrario, si procede ai  sensi
dell'art. 20. 
  6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma  5  si  assumono
non sussistenti quando  non  consti  un  accertamento  in  tal  senso
dell'Autorita' competente. 
  7. (( I decreti indicati ai commi 2  e  3  ))  sono  sottoposti  al
controllo preventivo di legittimita' della Corte  dei  conti  e  sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  8. Alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  decreto
indicato nel comma 2, le azioni di risparmio emesse  sono  convertite
in azioni ordinarie in ragione  di  una  azione  ordinaria  per  ogni
azione di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio. 
  9.  Il  consiglio   di   amministrazione   provvede   ad   adeguare
conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si applica  l'art.  2443,
(( terzo comma )), del codice civile. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2441 del codice
          civile: 
              «Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le azioni  di  nuova
          emissione e le obbligazioni convertibili in  azioni  devono
          essere offerte in opzione ai soci in proporzione al  numero
          delle   azioni   possedute.   Se   vi   sono   obbligazioni
          convertibili  il  diritto  di  opzione  spetta   anche   ai
          possessori di queste, in concorso con i  soci,  sulla  base
          del rapporto di cambio. 
              L'offerta di  opzione  deve  essere  depositata  presso
          l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
          nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet  della
          societa', con modalita' atte a garantire la  sicurezza  del
          sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e  la  certezza
          della data  di  pubblicazione,  o,  in  mancanza,  mediante
          deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
          diritto di opzione deve  essere  concesso  un  termine  non
          inferiore   a   quindici   giorni    dalla    pubblicazione
          dell'offerta. 
              Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
          facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
          nell'acquisto   delle   azioni   e    delle    obbligazioni
          convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se  le
          azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti  di
          opzione non esercitati devono essere  offerti  nel  mercato
          regolamentato  dagli  amministratori,   per   conto   della
          societa',  entro  il  mese  successivo  alla  scadenza  del
          termine stabilito a norma del  secondo  comma,  per  almeno
          cinque sedute, salvo che i diritti di  opzione  siano  gia'
          stati integralmente venduti. 
              Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
          emissione che, secondo  la  deliberazione  di  aumento  del
          capitale, devono essere liberate mediante  conferimenti  in
          natura.  Nelle  societa'  con  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
          di opzione nei limiti del  dieci  per  cento  del  capitale
          sociale  preesistente,  a  condizione  che  il  prezzo   di
          emissione corrisponda al valore di mercato delle  azioni  e
          cio' sia confermato in apposita relazione  da  un  revisore
          legale o da una societa' di revisione legale. 
              Quando l'interesse della societa' lo esige, il  diritto
          di  opzione  puo'  essere  escluso  o   limitato   con   la
          deliberazione di aumento di capitale. 
              Le  proposte  di  aumento  di  capitale   sociale   con
          esclusione o limitazione del diritto di opzione,  ai  sensi
          del primo periodo del quarto comma o del quinto  comma  del
          presente   articolo,   devono   essere   illustrate   dagli
          amministratori con apposita relazione, dalla  quale  devono
          risultare le ragioni dell'esclusione o  della  limitazione,
          ovvero, qualora l'esclusione derivi da un  conferimento  in
          natura, le ragioni di questo  e  in  ogni  caso  i  criteri
          adottati per la determinazione del prezzo di emissione.  La
          relazione deve essere comunicata  dagli  amministratori  al
          collegio sindacale o al  consiglio  di  sorveglianza  e  al
          soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno
          trenta giorni prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea.
          Entro quindici giorni il collegio sindacale deve  esprimere
          il proprio parere sulla congruita' del prezzo di  emissione
          delle  azioni.  Il  parere  del   collegio   sindacale   e,
          nell'ipotesi  prevista  dal  quarto  comma,  la   relazione
          giurata dell'esperto  designato  dal  Tribunale  ovvero  la
          documentazione indicata dall'art.  2343-ter,  terzo  comma,
          devono restare depositati nella sede della societa' durante
          i quindici  giorni  che  precedono  l'assemblea  e  finche'
          questa non  abbia  deliberato;  i  soci  possono  prenderne
          visione. La deliberazione determina il prezzo di  emissione
          delle azioni  in  base  al  valore  del  patrimonio  netto,
          tenendo  conto,  per   le   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati,  anche   dell'andamento   delle   quotazioni
          nell'ultimo semestre. 
              Non si considera escluso ne'  limitato  il  diritto  di
          opzione qualora la deliberazione  di  aumento  di  capitale
          preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
          da banche, da  enti  o  societa'  finanziarie  soggetti  al
          controllo della Commissione nazionale per le societa' e  la
          borsa ovvero da altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
          obbligo di offrirle  agli  azionisti  della  societa',  con
          operazioni di qualsiasi tipo, in conformita'  con  i  primi
          tre commi del presente articolo. Nel periodo di  detenzione
          delle azioni offerte  agli  azionisti  e  comunque  fino  a
          quando non sia stato esercitato il diritto  di  opzione,  i
          medesimi soggetti non  possono  esercitare  il  diritto  di
          voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa'
          e la deliberazione di aumento del capitale  deve  indicarne
          l'ammontare. 
              Con   deliberazione   dell'assemblea   presa   con   la
          maggioranza richiesta per le assemblee  straordinarie  puo'
          essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova
          emissione, se queste  sono  offerte  in  sottoscrizione  ai
          dipendenti della societa' o di societa' che la  controllano
          o che sono da essa controllate.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  17
          del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: 
              «Art. 17 (Presupposti comuni alla  risoluzione  e  alle
          altre procedure di gestione delle crisi). - 1. (Omissis). 
              2. La banca e' considerata in dissesto o a  rischio  di
          dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni: 
                a)  risultano  irregolarita'  nell'amministrazione  o
          violazioni di disposizioni  legislative,  regolamentarie  o
          statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita'
          tale che giustificherebbero la  revoca  dell'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita'; 
                b)  risultano  perdite  patrimoniali  di  eccezionale
          gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o
          di un importo significativo del patrimonio; 
                c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita'; 
                d) essa non e' in grado di  pagare  i  propri  debiti
          alla scadenza; 
                e) elementi oggettivi indicano che una o  piu'  delle
          situazioni indicate nelle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  si
          realizzeranno nel prossimo futuro; 
                f)  e'   prevista   l'erogazione   di   un   sostegno
          finanziario pubblico  straordinario  a  suo  favore,  fatto
          salvo quanto previsto dall'art. 18. 
              (Omissis).». 
              Il testo  del  paragrafo  4  dell'art.  18  del  citato
          regolamento  (UE)  n.  806/2014  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1. 
              Il Capo II del Titolo IV del citato decreto legislativo
          n. 180 del 2015, comprendente gli articoli da 27 a  31,  e'
          il seguente: 
              «Capo II 
              Riduzione   o   conversione   di   azioni,   di   altre
          partecipazioni e di strumenti di capitale 
              Art.  27  (Presupposti).  -  1.  Le  azioni,  le  altre
          partecipazioni e gli strumenti di  capitale  emessi  da  un
          soggetto indicato nell'art. 2 sono  ridotti  o  convertiti,
          secondo quanto previsto dal presente Capo: 
                a) indipendentemente dall'avvio della  risoluzione  o
          della liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti
          dall'art. 20, comma 1, lettera a),  anche  in  combinazione
          con l'intervento di uno o piu' soggetti terzi,  incluso  un
          sistema di garanzia dei depositanti; o 
                b) in  combinazione  con  un'azione  di  risoluzione,
          quando il programma  di  risoluzione  di  cui  all'art.  32
          prevede misure che comportano per azionisti e creditori  la
          riduzione di valore dei loro diritti o  la  conversione  in
          capitale; in questo caso, essa e'  disposta  immediatamente
          prima o contestualmente all'applicazione di tali misure.» 
              «Art.   28   (Strumenti   soggetti   a   riduzione    o
          conversione).  -  1.  La  riduzione  o  la  conversione  e'
          disposta con riferimento alle riserve,  alle  azioni,  alle
          altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi  da
          una banca avente sede  legale  in  Italia  computabili  nei
          fondi propri su base individuale, quando si realizzano  per
          la banca i presupposti  indicati  nell'art.  20,  comma  1,
          lettera a). 
              2. Quando i presupposti indicati nell'art. 20, comma 1,
          lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o  la
          conversione e' disposta con riferimento a: 
                a) le riserve, le azioni, le altre  partecipazioni  e
          gli  strumenti  di  capitale   emessi   dalla   capogruppo,
          computabili  nei  fondi  propri  su  base   individuale   o
          consolidata; 
                b) le riserve, le azioni, le altre  partecipazioni  e
          gli strumenti di capitale emessi da  un  soggetto  indicato
          all'art. 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi
          propri su base sia  individuale  sia  consolidata;  se  del
          gruppo fa parte una societa' avente sede legale in un altro
          Stato  membro,  la  misura  e'  disposta   in   conformita'
          dell'art. 30. 
              3.  La  riduzione  o   la   conversione   e'   disposta
          nell'ordine indicato dall'art. 52,  comma  1,  lettera  a),
          punti i), ii) e iii), e lettere b) e c). Si applica inoltre
          l'art. 52, commi 2, 3, 5 e 6.» 
              «Art. 29 (Riduzione o conversione). - 1. La riduzione o
          la conversione e' disposta dalla Banca d'Italia. 
              2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e,  anche  ai
          fini della realizzazione di operazioni di  capitalizzazione
          con l'intervento di soggetti terzi, 58. 
              3. L'importo della riduzione  o  della  conversione  e'
          determinato nella misura necessaria per coprire le  perdite
          e assicurare il rispetto dei  requisiti  prudenziali,  come
          quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo
          I, Sezione II. Se  la  valutazione  e'  provvisoria  e  gli
          importi  della  riduzione  o  della  conversione  in   essa
          indicati risultano  superiori  a  quelli  risultanti  dalla
          valutazione definitiva, l'importo della riduzione  o  della
          conversione puo' essere ripristinato per la differenza. 
              4. Nei casi previsti dall'art. 28, comma 2,  il  valore
          delle azioni, delle altre partecipazioni e degli  strumenti
          di  capitale  emessi  da   una   societa'   controllata   e
          computabili nei fondi propri su base consolidata  non  puo'
          essere ridotto in misura maggiore  o  essere  convertito  a
          condizioni meno favorevoli per  il  suo  titolare  rispetto
          alla misura della riduzione di valore o alle condizioni  di
          conversione degli strumenti dello stesso rango emessi dalla
          capogruppo o dalla societa' posta  al  vertice  del  gruppo
          soggetto a vigilanza consolidata e  computabili  nei  fondi
          propri su base consolidata.» 
              «Art. 30 (Cooperazione fra autorita'). -  1.  La  Banca
          d'Italia collabora  con  le  autorita'  degli  altri  Stati
          membri per l'adozione della  decisione  congiunta  prevista
          dall'art. 62 della direttiva 2014/59/UE  sulla  sussistenza
          dei presupposti per la riduzione o  la  conversione  quando
          gli strumenti su cui applicare queste misure sono computati
          nei fondi  propri  su  base  individuale  e  consolidata  e
          ricorre una delle seguenti circostanze: 
                a)  il  gruppo  bancario  soggetto   alla   vigilanza
          consolidata della Banca d'Italia comprende un  soggetto  di
          cui all'art. 2 con sede legale in un altro Stato membro; 
                b) un soggetto di cui all'art. 2 avente  sede  legale
          in Italia e' sottoposto a vigilanza consolidata in un altro
          Stato membro. 
              2. La Banca d'Italia attua senza ritardo  le  decisioni
          congiunte di riduzione del valore o  di  conversione  degli
          strumenti di capitale nei confronti di societa' aventi sede
          in Italia. 
              3. Se non e'  raggiunta  una  decisione  congiunta,  la
          Banca  d'Italia  assume  le   determinazioni   di   propria
          competenza circa la  sussistenza  dei  presupposti  per  la
          riduzione o la conversione in relazione a: 
                a) gli strumenti computabili nei fondi propri su base
          individuale emessi da banche italiane, ancorche' soggette a
          vigilanza consolidata in un altro Stato membro; 
                b) gli strumenti computabili nei fondi propri su base
          consolidata emessi da soggetti di cui all'art.  2,  lettere
          b) e c), aventi sede legale in uno Stato membro  e  inclusi
          nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia. 
              4.   Nell'assumere   le   determinazioni   di   propria
          competenza, la Banca d'Italia tiene  conto  del  potenziale
          impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti
          gli Stati membri in  cui  operano  la  banca  o  il  gruppo
          interessati.» 
              «Art. 31 (Ulteriori previsioni in caso di conversione).
          - 1. Ai titolari degli  strumenti  soggetti  a  conversione
          possono essere attribuite azioni computabili  nel  capitale
          primario di classe 1 emesse, oltre che dalla  societa'  nei
          cui  confronti  e'  stata  disposta  la  riduzione   o   la
          conversione, anche da altre componenti del gruppo,  inclusa
          la societa' posta al vertice del gruppo.  Se  queste  hanno
          sede legale in un altro Stato membro, l'attribuzione  degli
          strumenti e' disposta previo  accordo  con  l'autorita'  di
          risoluzione dello Stato membro interessato. 
              2. Ai titolari degli strumenti soggetti  a  conversione
          non  possono  essere  attribuiti  strumenti   di   capitale
          primario di classe 1 che siano stati emessi dopo un apporto
          di  fondi  propri  da  parte  dello  Stato  o  di  societa'
          controllate dallo Stato. 
              3. All'assunzione di  partecipazioni  conseguente  alla
          conversione si applica l'art. 53.». 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
          21 del citato regolamento (UE) n. 806/2014: 
              «Art. 21 (Svalutazione e conversione degli strumenti di
          capitale). - 1. Il Comitato esercita il potere di svalutare
          e convertire i pertinenti strumenti di capitale deliberando
          a norma della procedura stabilita all'art. 18 in  relazione
          alle entita' e ai gruppi di cui all'art. 7, paragrafo 2,  e
          alle entita' e ai gruppi di cui all'art.  7,  paragrafo  4,
          lettera  b),  e  all'art.  7,  paragrafo   5,   ove   siano
          soddisfatte  le  condizioni  per  l'applicazione  di   tali
          paragrafi,  solo  qualora  valuti,   nella   sua   sessione
          esecutiva, quando riceve una  comunicazione  ai  sensi  del
          secondo comma o di propria iniziativa, che una o piu' delle
          condizioni seguenti sono soddisfatte: 
                a) e'  stato  accertato  che  le  condizioni  per  la
          risoluzione di  cui  agli  articoli  16  e  18  sono  state
          rispettate, prima che  sia  adottata  qualsiasi  azione  di
          risoluzione; 
                b) l'entita' non e' piu'  economicamente  sostenibile
          se  gli  strumenti  pertinenti  di  capitale  non   vengono
          svalutati o convertiti in azioni; 
                c) nel  caso  di  strumenti  di  capitale  pertinenti
          emessi da  una  filiazione  e  qualora  tali  strumenti  di
          capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del rispetto
          dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base
          consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire
          non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo
          non e' piu' economicamente sostenibile; 
                d) nel  caso  di  strumenti  di  capitale  pertinenti
          emessi a livello di impresa madre e qualora tali  strumenti
          siano riconosciuti ai fini del rispetto  dei  requisiti  di
          fondi propri su base  individuale  a  livello  dell'impresa
          madre o su base  consolidata,  a  meno  che  il  potere  di
          svalutare o convertire non sia esercitato  in  relazione  a
          tali  strumenti,  il  gruppo  non  e'  piu'  economicamente
          sostenibile; 
                e)  l'entita'  o  il  gruppo  richiede  un   sostegno
          finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per una
          qualsiasi  delle   circostanze   enunciate   all'art.   18,
          paragrafo 4, lettera d), punto iii). 
              La valutazione delle condizioni di cui al primo  comma,
          lettere a), c)  e  d),  e'  effettuata  dalla  BCE,  previa
          consultazione del Comitato. Anche il Comitato,  riunito  in
          sessione esecutiva, puo' effettuare tale valutazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2443 del codice
          civile: 
              «Art. 2443 (Delega agli amministratori). -  Lo  statuto
          puo'  attribuire  agli  amministratori   la   facolta'   di
          aumentare in una o  piu'  volte  il  capitale  fino  ad  un
          ammontare determinato e per il periodo  massimo  di  cinque
          anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro
          delle  imprese.  Tale   facolta'   puo'   prevedere   anche
          l'adozione delle deliberazioni di cui al  quarto  e  quinto
          comma dell'art. 2441; in questo caso si applica  in  quanto
          compatibile il sesto comma  dell'art.  2441  e  lo  statuto
          determina  i  criteri   cui   gli   amministratori   devono
          attenersi. 
              La facolta' di cui al secondo  periodo  del  precedente
          comma puo' essere attribuita anche  mediante  modificazione
          dello statuto per il periodo massimo di cinque  anni  dalla
          data della deliberazione. 
              Il verbale della deliberazione degli amministratori  di
          aumentare il capitale deve essere redatto da  un  notaio  e
          deve essere depositato e iscritto a norma dall'art. 2436. 
              Se agli amministratori e'  attribuita  la  facolta'  di
          adottare le deliberazioni  di  cui  all'art.  2441,  quarto
          comma, qualora essi decidano  di  deliberare  l'aumento  di
          capitale con conferimenti di beni in natura  o  di  crediti
          senza la  relazione  dell'esperto  di  cui  all'art.  2343,
          avvalendosi   delle   disposizioni   contenute    nell'art.
          2343-ter, il conferimento non puo' avere  efficacia,  salvo
          che consti il consenso di tutti i soci, prima  del  decorso
          del termine di trenta giorni dall'iscrizione  nel  registro
          delle imprese della deliberazione  di  aumento,  contenente
          anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed
          e), di cui all'art. 2343-quater, terzo comma.  Entro  detto
          termine  uno  o  piu'  soci  che   rappresentano,   e   che
          rappresentavano alla data della  delibera  di  aumento  del
          capitale,  almeno  il  ventesimo  del   capitale   sociale,
          nell'ammontare  precedente  l'aumento   medesimo,   possono
          richiedere   che   si   proceda,   su   iniziativa    degli
          amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli
          effetti di cui all'art. 2343. In mancanza di tale  domanda,
          gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro
          delle imprese unitamente all'attestazione di  cui  all'art.
          2444 la dichiarazione prevista all'art. 2343-quater,  terzo
          comma, lettera d).».