Art. 18 Caratteristiche delle azioni 1. Il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione. Le azioni emesse dall'Emittente per la sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato ne' condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili ne' postergate nell'attribuzione delle perdite. 2. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al Ministero rispettano le condizioni previste dall'articolo 31 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013. 3. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero e' determinato secondo i criteri e la metodologia indicati nell'allegato. 4. Le spese di sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero sono interamente a carico dell'Emittente.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'art. 31 del citato regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013: «Art. 31 (Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorita' in situazioni di emergenza). - 1. In situazioni di emergenza, le autorita' competenti possono autorizzare gli enti a includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1 strumenti di capitale che rispettano almeno le condizioni stabilite all'art. 28, paragrafo 1, lettere da b) a e), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli strumenti di capitale sono emessi dopo il 1° gennaio 2014; b) gli strumenti di capitale sono considerati aiuti di Stato dalla Commissione; c) gli strumenti di capitale sono emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato vigenti a tale data; d) gli strumenti di capitale sono interamente sottoscritti e detenuti dallo Stato o da una pubblica autorita' o un ente pubblico pertinente; e) gli strumenti di capitale sono in grado di assorbire le perdite; f) tranne che per gli strumenti di capitale di cui all'art. 27, nell'eventualita' di una liquidazione, gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori un diritto o credito sulle attivita' residue dell'ente, dopo il pagamento di tutti i crediti di rango piu' elevato (senior claims); g) vi sono adeguati meccanismi di uscita per lo Stato o, se del caso, una pubblica autorita' o un ente pubblico pertinente; h) l'autorita' competente ha concesso l'autorizzazione preventiva e ha pubblicato la sua decisione corredata della relativa motivazione. 2. Su richiesta motivata dell'autorita' competente interessata e in collaborazione con la stessa, l'ABE considera gli strumenti del capitale di cui al paragrafo 1 equivalenti agli strumenti del capitale primario di classe 1 ai fini del presente regolamento.».