Art. 18 
 
                    Caratteristiche delle azioni 
 
  1. Il Ministero sottoscrive azioni di nuova  emissione.  Le  azioni
emesse dall'Emittente per la sottoscrizione da  parte  del  Ministero
sono azioni ordinarie  che  attribuiscono  il  diritto  di  voto  non
limitato ne' condizionato nell'assemblea ordinaria  e  nell'assemblea
straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli  utili  ne'
postergate nell'attribuzione delle perdite. 
  2. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al  Ministero
rispettano le condizioni previste dall'articolo  31  del  regolamento
(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio  n.  575  del  26  giugno
2013. 
  3. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero e'
determinato   secondo   i   criteri   e   la   metodologia   indicati
nell'allegato. 
  4. Le spese di sottoscrizione delle azioni da parte  del  Ministero
sono interamente a carico dell'Emittente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 31  del  citato
          regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio  n.
          575 del 26 giugno 2013: 
              «Art. 31  (Strumenti  di  capitale  sottoscritti  dalle
          pubbliche autorita' in situazioni di emergenza).  -  1.  In
          situazioni di emergenza, le  autorita'  competenti  possono
          autorizzare gli enti  a  includere  tra  gli  elementi  del
          capitale primario di classe 1  strumenti  di  capitale  che
          rispettano almeno  le  condizioni  stabilite  all'art.  28,
          paragrafo 1, lettere da b) a e), se sono soddisfatte  tutte
          le seguenti condizioni: 
                a) gli strumenti di capitale sono emessi dopo  il  1°
          gennaio 2014; 
                b) gli strumenti di capitale sono  considerati  aiuti
          di Stato dalla Commissione; 
                c) gli strumenti di capitale sono emessi nel contesto
          di misure di ricapitalizzazione ai sensi  delle  regole  in
          materia di aiuti di Stato vigenti a tale data; 
                d)  gli  strumenti  di  capitale   sono   interamente
          sottoscritti e detenuti  dallo  Stato  o  da  una  pubblica
          autorita' o un ente pubblico pertinente; 
                e)  gli  strumenti  di  capitale  sono  in  grado  di
          assorbire le perdite; 
                f) tranne che per gli strumenti di  capitale  di  cui
          all'art. 27, nell'eventualita'  di  una  liquidazione,  gli
          strumenti di capitale conferiscono ai  loro  possessori  un
          diritto o credito sulle attivita' residue  dell'ente,  dopo
          il pagamento di tutti  i  crediti  di  rango  piu'  elevato
          (senior claims); 
                g) vi sono adeguati meccanismi di uscita per lo Stato
          o, se del caso, una pubblica autorita' o un  ente  pubblico
          pertinente; 
                h)     l'autorita'     competente     ha     concesso
          l'autorizzazione  preventiva  e  ha   pubblicato   la   sua
          decisione corredata della relativa motivazione. 
              2.  Su  richiesta  motivata  dell'autorita'  competente
          interessata  e  in  collaborazione  con  la  stessa,  l'ABE
          considera gli strumenti del capitale di cui al paragrafo  1
          equivalenti agli strumenti del capitale primario di  classe
          1 ai fini del presente regolamento.».