Art. 19 
 
                    Effetti della sottoscrizione 
 
  1. All'assunzione di partecipazioni  nell'Emittente  da  parte  del
Ministero, conseguente alla  sottoscrizione  di  azioni  disposta  ai
sensi del presente Capo, non si applicano gli articoli 106, comma  1,
108 e 109, comma  1,  del  ((  testo  unico  di  cui  al  ))  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 106, comma
          1, 108 e 109, comma 1, del decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52): 
              «Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria). -
          1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di  maggiorazione
          dei diritti di voto, venga a  detenere  una  partecipazione
          superiore  alla  soglia  del  trenta  per  cento  ovvero  a
          disporre di diritti di voto in misura superiore  al  trenta
          per cento dei  medesimi  promuove  un'offerta  pubblica  di
          acquisto rivolta a  tutti  i  possessori  di  titoli  sulla
          totalita'  dei  titoli  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato in loro possesso. 
              (Omissis).» 
              «Art. 108 (Obbligo di acquisto). - 1.  L'offerente  che
          venga  a  detenere,  a  seguito  di   un'offerta   pubblica
          totalitaria,   una   partecipazione    almeno    pari    al
          novantacinque  per  cento  del  capitale  rappresentato  da
          titoli in una societa' italiana  quotata  ha  l'obbligo  di
          acquistare i restanti titoli da chi  ne  faccia  richiesta.
          Qualora siano emesse piu' categorie  di  titoli,  l'obbligo
          sussiste solo per le categorie di titoli per le  quali  sia
          stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento. 
              2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque  venga  a
          detenere una partecipazione superiore al novanta per  cento
          del  capitale  rappresentato   da   titoli   ammessi   alla
          negoziazione in un mercato regolamentato, ha  l'obbligo  di
          acquistare i restanti titoli ammessi alla  negoziazione  in
          un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se  non
          ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad
          assicurare  il  regolare  andamento   delle   negoziazioni.
          Qualora siano emesse piu' categorie  di  titoli,  l'obbligo
          sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per
          le quali sia stata raggiunta  la  soglia  del  novanta  per
          cento. 
              3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi  di
          cui al comma 2 in cui la partecipazione  ivi  indicata  sia
          raggiunta esclusivamente  a  seguito  di  offerta  pubblica
          totalitaria, il corrispettivo e' pari a quello dell'offerta
          pubblica totalitaria precedente, sempre  che,  in  caso  di
          offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a  seguito
          dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno  del
          novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso
          nell'offerta. 
              4. Al  di  fuori  dei  casi  di  cui  al  comma  3,  il
          corrispettivo e' determinato dalla  Consob,  tenendo  conto
          anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o
          del prezzo di mercato del semestre  anteriore  all'annuncio
          dell'offerta effettuato ai sensi dell'art. 102, comma 1,  o
          dell'art. 17  del  regolamento  (UE)  n.  596/2014,  ovvero
          antecedente  l'acquisto  che  ha  determinato  il   sorgere
          dell'obbligo. 
              5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi  di
          cui al comma 2 in cui la partecipazione  ivi  indicata  sia
          raggiunta esclusivamente  a  seguito  di  offerta  pubblica
          totalitaria, il corrispettivo assume  la  stessa  forma  di
          quello dell'offerta,  ma  il  possessore  dei  titoli  puo'
          sempre esigere che gli sia corrisposto in misura  integrale
          un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri
          generali definiti dalla Consob con regolamento. 
              6.  Se  il  corrispettivo  offerto  e'  pari  a  quello
          proposto  nell'offerta  precedente  l'obbligo  puo'  essere
          adempiuto  attraverso  una  riapertura  dei  termini  della
          stessa. 
              7. La Consob detta con regolamento norme di  attuazione
          del presente articolo riguardanti in particolare: 
                a) gli obblighi informativi  connessi  all'attuazione
          del presente articolo; 
                b) i termini entro i quali i  possessori  dei  titoli
          residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli; 
                c) la procedura da seguire per la determinazione  del
          prezzo.» 
              «Art.  109  (Acquisto   di   concerto).   -   1.   Sono
          solidalmente tenuti agli obblighi previsti  dagli  articoli
          106 e 108  le  persone  che  agiscono  di  concerto  quando
          vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati  anche
          da  uno  solo  di  essi,  una  partecipazione   complessiva
          superiore alle percentuali indicate nei predetti  articoli.
          I  medesimi  obblighi  sussistono  in  capo  a  coloro  che
          agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione,  anche  a
          favore di uno solo di essi, dei diritti  di  voto,  qualora
          essi vengano a  disporre  di  diritti  di  voto  in  misura
          superiore alle percentuali indicate nell'art. 106. 
              (Omissis).».