Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in  conformita'  a  quanto
stabilito dal decreto 12 settembre  2000,  n.  410  di  adozione  del
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  forestali  e   del
turismo. 
  2.  I  soggetti  immessi  nel  sistema  di  controllo   della   IGP
«Lenticchia di  Altamura»  appartenenti  alla  categoria  «produttori
agricoli», nella filiera «ortofrutticoli e cereali  non  trasformati»
individuata dall'art. 4 del  decreto  12  aprile  2000  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante disposizioni generali relative  ai
requisiti  di  rappresentativita'  dei  consorzi  di   tutela   delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al
comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al  consorzio
di tutela.