Art. 12. I due portavoce 1. I due portavoce hanno competenza generale di iniziativa, rappresentano le decisioni dell'esecutivo e del Consiglio Federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; il/la portavoce piu' anziano/a di eta' conferisce, ai fini elettorali, le autorizzazioni necessarie alla nomina dei presentatori del contrassegno, ovvero alla nomina diretta del presentatore secondo la normativa vigente. 2. I due portavoce possono nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro. 3. I due portavoce sono eletti dall'assemblea nazionale. 4. Le candidature a portavoce devono essere proposte da un numero di iscritti pari ad almeno 1/30 del numero totale degli iscritti o 20 consiglieri federali nazionali. La federazione nazionale deve comunicare il numero esatto a tutti gli iscritti almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature. Ogni iscritto puo' firmare soltanto una coppia di candidature di genere diverso. 5. Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente comma il Consiglio Federale nazionale, a maggioranza dei presenti, individuera' almeno due coppie di candidati/e alla carica di portavoce. 6. I candidati devono presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare. E' proclamata eletta la coppia di candidati che ottiene il 50% piu' 1 dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, le due coppie di candidati piu' votati andranno in ballottaggio in una seconda votazione. Risultera' eletto chi in questa votazione otterra' il maggior numero di voti. In caso di parita' si provvedera' ad una nuova votazione. 7. Ai due portavoce puo' essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, le loro funzioni sono provvisoriamente assunte dall'esecutivo che avvia immediatamente il procedimento di elezione dei nuovi organismi. Tale procedimento dovra' concludersi nel termine massimo di sessanta giorni dal giorno in cui i due portavoce hanno cessato dalla carica. 8. I portavoce non possono ricoprire questo incarico per piu' di due mandati.