Art. 17. Finanziamento della Federazione dei Verdi. Ripartizione. Quote 1. Ogni organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento. 2. Eventuali erogazioni di finanziamento pubblico e altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo trasferite ai Verdi sono distribuite per una quota fissata con apposito regolamento dal Consiglio Federale nazionale, proporzionalmente ai voti ottenuti alle ultime consultazioni politiche o europee, alle federazioni regionali e provinciali riconosciute. L'esecutivo stabilisce l'entita' e le forme di finanziamento destinate alle federazioni regionali non riconosciute. 3. Le organizzazioni territoriali hanno l'obbligo di preparare e far approvare annualmente bilanci consuntivi e preventivi predisposti con criteri di trasparenza, controllabilita' e pubblicita'. Le federazioni regionali e provinciali sono tenute a trasmettere annualmente all'esecutivo il proprio bilancio preventivo e consuntivo pena la sospensione dell'erogazione dei trasferimenti economici da parte della federazione nazionale.