Art. 21. Procedimento disciplinare Il Consiglio Federale nazionale adotta a maggioranza dei 2/3 dei votanti un regolamento con cui si regola il procedimento disciplinare, si individuano gli organi competenti a comminare la sanzione e sono stabilite le modalita' per la loro deliberazione che devono assicurare il diritto alla difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio e il diritto ad essere informato delle contestazioni mosse.