Art. 23. Modifiche statutarie 1. Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Consiglio Federale nazionale, da 10 federazioni provinciali riconosciute, da 3 federazioni regionali o da 1/20 degli iscritti/e. Sono approvate secondo le modalita' fissate dal Consiglio Federale nazionale o per referendum tra tutti gli iscritti o per assemblea per delegati. 2. L'assemblea deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi dei votanti. 3. L'esecutivo nazionale e' autorizzato ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero essere richiesti o derivanti da disposizioni di legge.