Art. 3. Forum 1. Gli iscritti possono costituire forum tematici, finalizzati all'elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. Il Consiglio Federale nazionale riconosce i forum tematici nazionali fissandone le modalita' per la costituzione, il funzionamento, il finanziamento, la consultazione e la verifica delle attivita', sulla base di criteri che assicurino un'ampia e qualificata rappresentativita' sociale e culturale.