Art. 6. Federazioni regionali 1. Le federazioni regionali sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della regione. Per tutte le norme statutarie, le federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono alla realta' della dimensione regionale. 2. La federazione regionale e' responsabile delle scelte politiche a livello regionale. E' riconosciuta dalla federazione nazionale in relazione al numero di iscritti, al consenso elettorale ottenuto e al numero di federazioni provinciali riconosciute aderenti. Qualora uno dei predetti requisiti venisse meno e/o non sussistesse, la federazione nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilita'. 3. La federazione regionale e' impegnata a favorire la costituzione delle federazioni provinciali, non ancora costituite, e a favorire l'insediamento dei Verdi nella realta' della regione. 4. La federazione regionale riconosce le associazioni comunali e le associazioni intercomunali esistenti sul proprio territorio sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale.