Allegato RINNOVO DELLA CONVENZIONE DEL 6 DICEMBRE 2016 TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO ED INVITALIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-INGEGNERISTICO E DI TIPO AMMINISTRATIVO-CONTABILE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA. Tra il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, prof. Piero Farabollini, nato a Treia (MC), il 1° gennaio 1960 e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con sede legale in Roma, via Calabria n. 46 (C.F. e P. I.V.A. n. 05678721001), in persona dell'amministratore delegato, dott. Domenico Arcuri, nato a Melito Porto Salvo (RC), il 10 luglio 1963. Premesso: che in data 6 dicembre 2016 e' stata stipulata tra il Commissario straordinario ed Invitalia una convenzione (di seguito «la Convenzione») per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e che la stessa e' stata aggiornata con l'Addendum di cui all'ordinanza commissariale n. 45 del 15 dicembre 2017; che, ai sensi dell'art. 4 della convenzione, «Invitalia individua ottanta unita' di personale, destinate allo svolgimento dell'attivita' di tipo organizzativo, amministrativo-contabile e tecnico-ingegneristico da rendere disponibile presso la struttura commissariale»; che dette unita' integrano, ai sensi dell'art. 50, comma 3, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione di personale assegnata al Commissario per la costituzione della relativa struttura; che l'evolversi delle attivita' commissariali ai fini degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici anzidetti ha evidenziato la necessita' di incrementare ulteriormente i compiti della struttura commissariale rispetto a quelli di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile gia' oggetto della convenzione; che, alla luce delle mutate esigenze, manifestate anche dagli uffici speciali della ricostruzione, ai quali il Commissario ha attribuito parte delle unita' di personale Invitalia a lui assegnate, e' emersa altresi' la necessita' di impegnare risorse con competenze tecniche specifiche e comprovata esperienza in determinati settori per le attivita' finalizzate a fronteggiare le esigenze del territorio colpito dagli eventi sismici; che l'art. 50, comma 9, del decreto-legge n. 189/2016, ha previsto che il Commissario straordinario possa stipulare apposita convenzione con Invitalia ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attivita' istruttorie, ai cui eventuali maggiori oneri si provvede con le risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge; che l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha stabilito che, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge stesso, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018; che il comma 276 della medesima legge n. 145/2018 ha altresi' disposto che «I contratti rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le societa' indicate all'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono derogare ai limiti di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»; che con comunicazione prot. CGRTS-0018722-P del 31 dicembre 2018, il Commissario Piero Farabollini ha manifestato la volonta' di rinnovare la convenzione sottoscritta con Invitalia in data 7 dicembre 2016 e scaduta alla medesima data della comunicazione in parola; che Invitalia riscontrava tale nota in data 15 gennaio 2019 (INV-AD - Prot. n. 25); che Invitalia inviava, in data 18 gennaio 2019, prot. CGRTS-0001473/2019, una nota sul calcolo dei costi indiretti e la validazione del MISE, tale da rendere congrua la misura del 20% sul totale dei costi sostenuti che, a titolo di «rimborso spese generali», sara' riconosciuta a Invitalia; che con nota prot. ... del ... Invitalia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII - Vigilanza su enti e su societa' partecipate, il rilasciato del nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018; che, alla luce di quanto precede, il Commissario straordinario e Invitalia addivengono alla stipulazione del presente rinnovo, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 5, §2, della convenzione suddetta, che ha specificatamente stabilito che ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della convenzione e' concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo alla convenzione medesima; Tutto cio' premesso le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Premesse e allegati Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.