Art. 2. Oggetto 1. La convenzione e' rinnovata fino al 31 dicembre 2020, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge n. 145/2018. 2. Ai sensi del presente rinnovo viene convenuta una rimodulazione iniziale del personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione ovvero presso la struttura commissariale centrale, ferma restando la possibilita', per il Commissario, di richiedere l'impiego di risorse entro l'ammontare massimo annuo di cui all'art. 6, comma 1, della convenzione, pari ad euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), che comportera' esclusivamente l'aggiornamento del Nuovo quadro economico di cui all'art. 4 del presente rinnovo.