Art. 2 Ripartizione ed attribuzione del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2019 1. Per l'anno 2019, la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 1 a favore delle citta' metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e' effettuata secondo i criteri di riparto di cui al decreto ministeriale 4 maggio 2012, richiamato in premessa. 2. Sulle risultanze della ripartizione di cui al comma 1 sono applicate le riduzioni di risorse previste: a) dall'art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; b) dall'art. 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati, per l'anno 2015 e per gli anni seguenti, dal decreto ministeriale in data 27 luglio 2015 citato in premessa; c) per somme a debito dovute in base all'art. 61, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'art. 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ed all'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133. 3. Gli elementi ed i dati di cui al presente articolo, nonche' gli importi finali risultanti sono indicati nell'allegato A) che forma parte integrante del presente decreto.